Art. 4 
 
                          Accordi regionali 
 
  1. Gli accordi di cui all'art.  1,  lettera  b)  sono  stipulati  a
livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico  regionale
sia  per  favorire  il  raccordo  tra  il   sistema   dell'istruzione
professionale e il sistema di IeFP, sia  per  definire  le  modalita'
realizzative dei percorsi di cui all'art. 1, lettera c), nonche'  per
definire - le modalita' realizzative dei raccordi di cui all'art.  3,
lettera f) del presente decreto. Oltre a quanto previsto dall'art. 8,
comma 2,  del  decreto  legislativo,  gli  accordi  definiscono,  nel
rispetto degli standard formativi di ciascuna regione, i criteri  per
il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attivita'  integrative
di cui all'art. 3, comma 2, nonche' le modalita' di accesso all'esame
di qualifica e di diploma professionale  per  le  studentesse  e  gli
studenti dei percorsi di IP  che  hanno  acquisito  i  crediti.  Tali
accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle  istituzioni
scolastiche di I.P. e dell'esercizio delle competenze esclusive delle
regioni e province autonome  in  materia,  sulla  base  dei  seguenti
criteri generali: 
    a)  salvaguardare  l'identita'   dei   percorsi   di   istruzione
professionale e di IeFP, tra i quali, a norma dell'art. 2,  comma  1,
del «decreto legislativo», la studentessa e lo studente, in  possesso
del  titolo  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione,   possono
scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo  del
sistema educativo di istruzione e formazione; 
    b)  soddisfare,  nei   limiti   delle   risorse   disponibili   a
legislazione  vigente,  la  richiesta  della  studentessa   e   dello
studente, iscritti  presso  un'istituzione  scolastica  di  I.P.,  di
accedere agli esami, presso  un'istituzione  scolastica  o  formativa
accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma  professionale
di IeFP coerente con gli indirizzi di I.P., in base alle  indicazioni
contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma  3,  del  «decreto
legislativo». Gli oneri relativi al  presidente  di  commissione,  ai
membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di  diploma
professionale sono a carico delle regioni; 
    c) assicurare alla studentessa e allo  studente  la  possibilita'
dei passaggi tra i  percorsi  dei  sistemi  di  IP  e  di  IeFP,  con
riferimento alle fasi definite con l'accordo di cui all'art. 8, comma
2,  del  «decreto  legislativo»,  e  di  accesso  all'esame  per   il
conseguimento delle  qualifiche  e  diplomi  di  IeFP  attraverso  il
riconoscimento dei crediti acquisiti; 
    d) ampliare  e  differenziare  i  percorsi  attraverso  l'offerta
sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. di cui all'art.  5,
del presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di  organico  a
legislazione vigente.