Art. 4 Accordi regionali 1. Gli accordi di cui all'art. 1, lettera b) sono stipulati a livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico regionale sia per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP, sia per definire le modalita' realizzative dei percorsi di cui all'art. 1, lettera c), nonche' per definire - le modalita' realizzative dei raccordi di cui all'art. 3, lettera f) del presente decreto. Oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, gli accordi definiscono, nel rispetto degli standard formativi di ciascuna regione, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attivita' integrative di cui all'art. 3, comma 2, nonche' le modalita' di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i crediti. Tali accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di I.P. e dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni e province autonome in materia, sulla base dei seguenti criteri generali: a) salvaguardare l'identita' dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP, tra i quali, a norma dell'art. 2, comma 1, del «decreto legislativo», la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un'istituzione scolastica di I.P., di accedere agli esami, presso un'istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi di I.P., in base alle indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale sono a carico delle regioni; c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilita' dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'accordo di cui all'art. 8, comma 2, del «decreto legislativo», e di accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti; d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. di cui all'art. 5, del presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di organico a legislazione vigente.