Art. 5 
 
              Offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP 
 
  1. L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di  I.P.  e'
finalizzata  all'integrazione,  ampliamento  e  differenziazione  dei
percorsi e degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del  «decreto
legislativo» in rapporto alle esigenze e  specificita'  territoriali,
per assicurare il diritto della  studentessa  e  dello  studente,  in
possesso del titolo  conclusivo  del  primo  ciclo,  di  accedere  ai
percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa  identita'  e
pari dignita' del sistema di istruzione professionale e  del  sistema
di IeFP. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni  scolastiche  di  I.P.
possono attivare, secondo quanto previsto dagli accordi regionali  di
cui all'art. 4 del presente decreto e nell'ambito dei piani triennali
predisposti  secondo   le   indicazioni   nazionali   contenute   nel
regolamento di cui all'art. 3, comma 3,  del  «decreto  legislativo»,
percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma
professionale quadriennale di IeFP, in via sussidiaria, per  ampliare
e differenziare la propria offerta formativa,  previo  accreditamento
regionale secondo i criteri generali di cui all'art. 6  del  presente
decreto. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi: 
    sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna  regione
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al  capo
III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e  dei  criteri  generali
contenuti nel presente decreto; 
    con la costituzione di classi composte da studentesse e  studenti
che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP
per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi
professionali, di durata quadriennale, secondo gli standard formativi
definiti da ciascuna regione, ferma restando la reversibilita'  delle
scelte  attraverso  i  passaggi  di  cui  all'art.  8  del   «decreto
legislativo». 
  3. I titoli di qualifica e di  diploma  professionale  conseguibili
nell'offerta  sussidiaria  fanno  riferimento  alle  figure  di   cui
all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo  n.  226/2005,  incluse
nel repertorio nazionale dei titoli  di  istruzione  e  formazione  e
delle qualificazioni professionali previsto all'art.  8  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. I predetti  titoli  costituiscono
anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti  formativi  di
cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. 
  4. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo e' erogata nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente  e  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  di
personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della  legge
13 luglio 2015, n. 107,  e  delle  dotazioni  organiche  relative  al
personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma  7,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98.