Art. 5 Offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP 1. L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. e' finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del «decreto legislativo» in rapporto alle esigenze e specificita' territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa identita' e pari dignita' del sistema di istruzione professionale e del sistema di IeFP. 2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare, secondo quanto previsto dagli accordi regionali di cui all'art. 4 del presente decreto e nell'ambito dei piani triennali predisposti secondo le indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo», percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di IeFP, in via sussidiaria, per ampliare e differenziare la propria offerta formativa, previo accreditamento regionale secondo i criteri generali di cui all'art. 6 del presente decreto. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi: sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel presente decreto; con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, secondo gli standard formativi definiti da ciascuna regione, ferma restando la reversibilita' delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del «decreto legislativo». 3. I titoli di qualifica e di diploma professionale conseguibili nell'offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, incluse nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. I predetti titoli costituiscono anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. 4. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo e' erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.