Art. 7 
 
           Programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP 
 
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito delle rispettive modalita' di programmazione dell'offerta
sussidiaria di IeFP assicurano: 
    a) un'offerta sussidiaria di percorsi  e  interventi  finalizzati
all'integrazione, ampliamento  e  differenziazione  dei  percorsi  in
rapporto alle esigenze e specificita' territoriali; 
    b) il rispetto dei livelli essenziali dei percorsi  di  cui  agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226/2005, degli  standard
minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle  figure
incluse  nel  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di   istruzione   e
formazione e delle qualificazioni professionali previsto  all'art.  8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
    c) la definizione della natura e dell'articolazione dell'offerta,
le  modalita'  didattiche,  fra  cui  l'alternanza  scuola  lavoro  e
l'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo  n.  81
del 2015, nonche' la specifica disciplina sugli esami di qualifica  e
diploma dei percorsi di IeFP; 
    d) l'accreditamento di cui all'art. 6 del presente  decreto  come
requisito da parte delle  istituzioni  scolastiche  per  l'erogazione
dell'offerta sussidiaria di cui all'art. 5 del presente decreto. 
  2.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
stabiliscono, nell'ambito della propria  programmazione  dell'offerta
formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
accreditate, i percorsi di IeFP di cui agli  articoli  17  e  18  del
decreto legislativo n. 226 del 2005, che gli  istituti  professionali
possono erogare in regime sussidiario. Negli accordi regionali di cui
all'art.  4  del  presente  decreto  sono  stabilite   le   modalita'
realizzative per assicurare il rispetto della diversa  identita'  dei
percorsi del sistema dell'istruzione professionale e del  sistema  di
IeFP, ferma restando la possibilita' della piena soddisfazione  della
richiesta della studentessa e dello studente di acquisire conoscenze,
abilita' e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e
spendibili nel sistema  di  IeFP  attraverso  l'organizzazione  degli
interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.