Art. 9 Indicazioni sulle misure regionali di accompagnamento 1. Il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP e per la realizzazione dei percorsi di cui all'art. 4, comma 4 del «decreto legislativo» e' accompagnato da misure nazionali e regionali di sistema che riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico di cui all'art. 5 e all'art. 3, comma 2. 2. Le misure di cui al comma 1 definite nell'ambito degli accordi regionali concorrono ad assicurare anche la qualificazione del sistema di IeFP regionale, con particolare attenzione a: azioni di contrasto alla dispersione; iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro; sostegno all'attivazione di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del sistema di IeFP; azioni volte all'utilizzo di esperti e professionalita' provenienti dal mondo del lavoro; iniziative volte all'utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, universita' o imprese; azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo; interventi formativi congiunti rivolti al personale delle istituzioni scolastiche di I.P. e delle istituzioni formative di IeFP accreditate. 3. Alle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente cui possono concorrere le risorse disponibili a legislazione vigente, cui possono concorrere quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni nonche' ulteriori risorse regionali senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.