Art. 9 
 
                 Indicazioni sulle misure regionali 
                         di accompagnamento 
 
  1. Il raccordo tra il sistema dell'istruzione  professionale  e  il
sistema di IeFP e per la realizzazione dei percorsi di  cui  all'art.
4, comma 4  del  «decreto  legislativo»  e'  accompagnato  da  misure
nazionali e regionali di sistema che riguardano  prioritariamente  il
nuovo assetto organizzativo e didattico di cui all'art. 5 e  all'art.
3, comma 2. 
  2. Le misure di cui al comma 1 definite nell'ambito  degli  accordi
regionali  concorrono  ad  assicurare  anche  la  qualificazione  del
sistema di IeFP regionale, con particolare attenzione a: 
    azioni di contrasto alla dispersione; 
    iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro; 
    sostegno all'attivazione di percorsi finalizzati all'acquisizione
di un titolo di studio del sistema di IeFP; 
    azioni  volte  all'utilizzo   di   esperti   e   professionalita'
provenienti dal mondo del lavoro; 
    iniziative  volte  all'utilizzo  di  laboratori  territoriali  di
eccellenza presso scuole, universita' o imprese; 
    azioni  rivolte   alla   facilitazione   dei   passaggi   ed   al
riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo
quanto previsto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo; 
    interventi  formativi  congiunti  rivolti  al   personale   delle
istituzioni scolastiche di I.P. e delle istituzioni formative di IeFP
accreditate. 
  3. Alle misure di cui al presente articolo si provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente cui possono concorrere le risorse disponibili  a
legislazione vigente, cui possono  concorrere  quelle  a  valere  sui
programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo,
e sui POR delle singole regioni nonche' ulteriori  risorse  regionali
senza determinare nuovi e  maggiori  oneri  a  carico  delle  finanze
pubbliche.