Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016 e del 31 ottobre 2016, recanti l'estensione degli effetti  della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la  delibera  del
25 agosto 2016 in  conseguenza  degli  ulteriori  eccezionali  eventi
sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  l),  il  quale  prevede  che   il
Commissario  straordinario  assicura  il  monitoraggio  degli   aiuti
previsti dal medesimo decreto al  fine  di  verificare  l'assenza  di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in
materia di aiuti di  Stato,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei
principi  generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 2, comma 2, il quale prevede  che  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1,  il  Commissario  straordinario  provvede
anche a mezzo di ordinanze,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei
principi  generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
dell'ordinamento europeo, e che  le  ordinanze  sono  emanate  previa
intesa con i presidenti delle regioni interessate  nell'ambito  della
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate
al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    l'art.  5,  comma  7,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario definisce, con propri provvedimenti  adottati  d'intesa
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  i  criteri  e  le
modalita'  attuative  del  medesimo  articolo,  anche  per  garantire
uniformita' di trattamento e un efficace  monitoraggio  sull'utilizzo
delle risorse disponibili, e assicurare il  rispetto  dei  limiti  di
spesa allo scopo autorizzati; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del  medesimo  decreto,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche,  prevedendo  la  dematerializzazione  con   l'utilizzo   di
piattaforme informatiche, e che nei  medesimi  provvedimenti  possono
essere  altresi'  indicati  ulteriori  documenti  e  informazioni  da
produrre in allegato all'istanza di contributo,  anche  in  relazione
alle diverse tipologie degli  interventi  ricostruttivi,  nonche'  le
modalita' e le procedure per le misure  da  adottare  in  esito  alle
verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
    l'art. 14, comma 10, il quale prevede  che  il  monitoraggio  dei
finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione  e  il  ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per  gli  interventi  sui
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti
a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea che individuano anche le categorie  di  aiuti  di
Stato compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di
notifica preventiva di cui all'art. 108, paragrafo  3,  del  medesimo
Trattato; 
  Visto il regolamento della Commissione n. 651/2014 pubblicato il 26
giugno 2014 ed entrato in vigore  il  1°  luglio  2014  che  dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno,  tra  i
quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da  determinate
calamita' naturali; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g)  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare: 
    l'art. 1, comma  1,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni
pubbliche sono  tenute  a:  a)  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato  contenente  le  informazioni  anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali  relative  alla  pianificazione  e
programmazione  delle  opere  e  dei  relativi  interventi,   nonche'
all'affidamento  ed  allo  stato  di  attuazione  di  tali  opere  ed
interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai
dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo
stato di avanzamento  delle  opere;  b)  detenere  ed  alimentare  un
sistema informatizzato di  registrazione  e  conservazione  dei  dati
contabili relativi a ciascuna transazione  posta  in  essere  per  la
realizzazione delle opere ed  interventi,  idoneo  ad  assicurare  la
relativa evidenza e tracciabilita'; c) prevedere  specifici  vincoli,
anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui
all'art. 5, per assicurare la raccolta e la  comunicazione  dei  dati
finanziari e di realizzazione fisica e  procedurale  da  parte  delle
stazioni appaltanti e degli enti  aggiudicatori,  come  previsto  dal
presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,
subordinando l'erogazione dei  finanziamenti  pubblici  all'effettivo
adempimento degli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  al  presente
articolo; d)  garantire  che,  nell'ambito  dei  sistemi  di  cui  al
presente articolo, l'opera sia corredata,  ai  fini  dell'ottenimento
dei relativi finanziamenti pubblici, del  Codice  unico  di  progetto
(CUP) che deve figurare gia' nella fase di presentazione ed in  tutte
le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n. 136. Il Codice identificativo di gara non puo'  essere  rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture  nei  confronti  di  contratti  finalizzati  alla
realizzazione di  progetti  d'investimento  pubblico  sprovvisti  del
Codice unico di progetto obbligatorio ai  sensi  dell'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni; 
    l'art. 2, il quale dispone che  i  dati  anagrafici,  finanziari,
fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati  mediante
i sistemi informatizzati sono resi  disponibili  con  cadenza  almeno
trimestrale  alla  banca   dati   istituita   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello  Stato,  ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  denominata
«banca dati delle amministrazioni pubbliche»; 
    l'art.  5,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  -  Ragioneria  generale  dello  Stato,
viene definito il dettaglio delle informazioni previsto  all'art.  2,
che costituisce il contenuto informativo minimo dei  sistemi  di  cui
all'art. 1, e che tra tali informazioni sono in  ogni  caso  incluse:
data   di   avvio   della   realizzazione,   localizzazione,   scelta
dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa  e  varie
fasi procedurali  di  attivazione  della  stessa,  valori  fisici  di
realizzazione previsti e realizzati,  stato  di  avanzamento  lavori,
data  di  ultimazione  delle  opere,  emissione  del  certificato  di
collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della  stazione
appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di
gara; 
    l'art. 6, il quale al comma 1 rimanda al medesimo decreto di  cui
al punto che precede le modalita' di trasmissione delle informazioni,
ed al comma 2 prevede che tale obbligo di trasmissione  si  considera
assolto se effettuato con le informazioni minime di cui al punto  che
precede; 
    l'art. 7, il quale prevede che i titolari di banche dati previste
ai  sensi  dalla  normativa  vigente  e   contenenti   gli   elementi
informativi di cui alla presente norma condividono le informazioni ai
fini  dell'alimentazione  della  banca  dati  delle   amministrazioni
pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e  le
amministrazioni interessate; 
      l'art. 8, il quale dispone che le informazioni confluite  nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle
amministrazioni  pubbliche  che  concorrono  all'alimentazione  della
medesima banca dati secondo protocolli  convenuti  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello  Stato,  in
conformita' alle modalita' di accesso definite con il decreto di  cui
all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che  alla  Camera
dei deputati e al Senato della  Repubblica  e'  consentito  l'accesso
alle informazioni confluite nella banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le modalita' di cui  all'art.  6,  comma  1,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
maggio 2017, n. 115, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma  6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni,  il
funzionamento del Registro nazionale  aiuti  definendo  le  modalita'
operative per la raccolta, la gestione e  il  controllo  dei  dati  e
delle informazioni relativi agli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  26
febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo
29 dicembre  2011,  n.  229,  concernente  la  definizione  dei  dati
riguardanti le opere pubbliche,  oggetto  del  contenuto  informativo
minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e
i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a  comunicare  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196», e in particolare: 
    l'art. 1, comma 3, il quale prevede che costituiscono oggetto  di
rilevazione ai sensi del decreto legislativo  n.  229/2011  le  opere
pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del  21
febbraio 2012, nonche' quelle avviate successivamente a detta data, e
che  in  occasione  del  primo  invio  sono   rese   disponibili   le
informazioni riguardanti  la  totalita'  degli  eventi  avvenuti  dal
momento dell'avvio dell'opera; 
    l'art. 2, comma 1, il quale dispone che il contenuto  informativo
di cui all'art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di
monitoraggio  del  quadro  strategico  nazionale  2007/2013  ed,   in
particolare,    dal    documento    denominato     «Protocollo     di
colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di
monitoraggio del QSN»; 
    l'art. 3, il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni e  i
soggetti   aggiudicatori   rilevano   le   informazioni   individuate
dall'allegato A riferite allo stato di attuazione  delle  opere  alle
date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno,  del  31  agosto,
del 31 ottobre e del  31  dicembre  di  ciascun  anno  e  le  rendono
disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  entro  i
trenta giorni successivi; 
    l'art. 4, comma 1, il quale dispone che le  amministrazioni  e  i
soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3,
4 e 5 dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  229/2011,  rendono
disponibili le informazioni di cui all'allegato  A  alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  gia'  operanti
per la trasmissione dei dati al Sistema nazionale di monitoraggio del
Quadro strategico nazionale 2007/2013; 
  Visto  il  «Protocollo  di  colloquio-descrizione   dei   dati   da
trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN»; 
  Visto  il  «Protocollo  d'intesa  tra  la  Regione  Piemonte  e  la
Struttura  del  Commissario  straordinario   del   Governo   per   la
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto  2016,
per  il  riuso  dell'applicativo  informatico  "MUDE  Piemonte",   in
attuazione degli interventi previsti  dal  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229»
sottoscritto in data 3 luglio 2017 dal Commissario straordinario  con
la Struttura di missione istituita presso il  Ministero  dell'interno
ai sensi dell'art. 28  del  decreto-legge  n.  189/2016,  la  Regione
Emilia-Romagna e la Regione Piemonte; 
  Rilevato che secondo quanto disposto dall'art. 2 del  decreto-legge
n.  189/2016  e  s.m.i.  e'  necessario  attivare   un   modello   di
monitoraggio per garantire uniformita' di trattamento e  un  efficace
controllo sull'utilizzo delle risorse disponibili,  e  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati,  oltre  che  per
verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle  norme
europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Rilevato che  il  monitoraggio  delle  procedure  di  ricostruzione
privata e' gia' attivo e  si  fonda  sull'utilizzo  del  sistema  cd.
«MUDE»; 
  Rilevato che il  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  deve
seguire le linee determinate con il decreto legislativo  29  dicembre
2011,  n.  229,  il  quale  dispone  che  e'   necessario   prevedere
l'implementazione di un sistema gestionale informatizzato  contenente
le  informazioni  anagrafiche,  finanziarie,  fisiche  e  procedurali
relative alla pianificazione  e  programmazione  delle  opere  e  dei
relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed  allo  stato   di
attuazione di tali opere ed interventi; 
  Ritenuto, pertanto, di dover definire  con  apposita  ordinanza  le
regole e le modalita'  con  le  quali  deve  essere  implementato  il
modello di  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica,  oltre  che
dell'attivita'    volta     alla     verifica     dell'assenza     di
sovra-compensazioni come sopra meglio definita; 
  Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve  essere
connotata  dalle  seguenti  linee  generali:  a)  coerenza   con   la
disciplina  generale  di  monitoraggio  disposto   con   il   decreto
legislativo n. 229/2011 e con le successive norme di  attuazione;  b)
capacita' di dialogo della piattaforma con la  banca  dati  istituita
dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Ragioneria  generale
dello Stato; c) semplificazione delle comunicazioni  tra  gli  attori
locali coinvolti nella ricostruzione  e  la  struttura  centrale  del
Commissario straordinario; d)  tempestivita'  delle  comunicazioni  e
aggiornamento continuo della banca dati; 
  Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni  nella  cabina
di coordinamento del 2 agosto 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalita' con  le
quali, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera l), e 5, comma  7,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229  e  s.m.i.  (di
seguito denominato «decreto-legge»), il Commissario straordinario per
la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  (di  seguito  denominato
«Commissario     straordinario»)      monitora      l'assenza      di
sovra-compensazioni  in  materia  di  aiuti  di   Stato   nonche'   i
finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione  e  il  ripristino
degli edifici pubblici sulla base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (di seguito denominato  «decreto
legislativo»).