Art. 2 Monitoraggio della ricostruzione pubblica 1. Al fine di garantire il monitoraggio della ricostruzione pubblica e' istituito un sistema gestionale informatizzato la cui gestione operativa e' demandata alla struttura commissariale - sede operativa di Rieti, la quale comunica i dati alla struttura centrale del Commissario straordinario ogni trenta giorni. 2. I dati relativi alla ricostruzione pubblica saranno inviati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato per il tramite della cooperazione applicativa tra i sistemi informativi di CUP, CIG e BDAP.