Art. 2 
 
              Monitoraggio della ricostruzione pubblica 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  il  monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e' istituito un sistema  gestionale  informatizzato  la  cui
gestione operativa e' demandata alla struttura commissariale  -  sede
operativa di Rieti, la quale comunica i dati alla struttura  centrale
del Commissario straordinario ogni trenta giorni. 
  2. I dati relativi alla ricostruzione pubblica saranno inviati alla
banca dati  istituita  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  per  il  tramite  della
cooperazione applicativa tra i sistemi  informativi  di  CUP,  CIG  e
BDAP.