Art. 3 Definizione del set informativo 1. Il contenuto minimo informativo oggetto di comunicazione e' precisato nell'allegato 1 alla presente ordinanza. 2. Le informazioni relative alla singola opera includono in ogni caso: a) l'indicazione del soggetto attuatore con la specificazione della procedura seguita; b) l'avvio dell'attivita' di progettazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento; c) l'indicazione degli oneri a carico del fondo per la ricostruzione per la progettazione degli interventi; d) il decreto di concessione del contributo con l'indicazione dell'importo del contributo; e) la localizzazione dell'intervento; f) il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG); g) l'aggiudicazione dei lavori, con l'indicazione dell'aggiudicatario e dell'importo di aggiudicazione; h) l'indicazione dei soggetti correlati in fase di esecuzione (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza etc.); i) il quadro economico dell'intervento, con l'indicazione delle voci di spesa e delle varie fasi procedurali di attivazione della stessa; j) i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati; k) lo stato di avanzamento dei lavori; l) la data di ultimazione delle opere; m) la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e della relativa approvazione da parte della stazione appaltante; n) le eventuali segnalazioni ostative pervenute dall'ANAC o dall'Anagrafe antimafia.