Art. 3 
 
                   Definizione del set informativo 
 
  1. Il contenuto minimo  informativo  oggetto  di  comunicazione  e'
precisato nell'allegato 1 alla presente ordinanza. 
  2. Le informazioni relative alla singola opera  includono  in  ogni
caso: 
    a) l'indicazione del soggetto  attuatore  con  la  specificazione
della procedura seguita; 
    b) l'avvio dell'attivita' di progettazione da parte del  soggetto
attuatore dell'intervento; 
    c)  l'indicazione  degli  oneri  a  carico  del  fondo   per   la
ricostruzione per la progettazione degli interventi; 
    d) il decreto di concessione  del  contributo  con  l'indicazione
dell'importo del contributo; 
    e) la localizzazione dell'intervento; 
    f) il codice unico di progetto (CUP) e il  codice  identificativo
di gara (CIG); 
    g)    l'aggiudicazione    dei    lavori,    con     l'indicazione
dell'aggiudicatario e dell'importo di aggiudicazione; 
    h) l'indicazione dei soggetti correlati  in  fase  di  esecuzione
(direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza etc.); 
    i) il quadro economico dell'intervento, con  l'indicazione  delle
voci di spesa e delle varie fasi  procedurali  di  attivazione  della
stessa; 
    j) i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati; 
    k) lo stato di avanzamento dei lavori; 
    l) la data di ultimazione delle opere; 
    m) la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
della relativa approvazione da parte della stazione appaltante; 
    n) le  eventuali  segnalazioni  ostative  pervenute  dall'ANAC  o
dall'Anagrafe antimafia.