Art. 4 Comunicazione dei dati da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione 1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all'inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'art. 3 nel sistema gestionale informatizzato al verificarsi dei singoli eventi e comunque almeno ogni trenta giorni. Tale comunicazione si considera comunque assolta se sono state gia' inserite nel sistema le informazioni minime di cui al medesimo art. 3.