Art. 4 
 
                   Comunicazione dei dati da parte 
             degli Uffici speciali per la ricostruzione 
 
  1.  Gli   Uffici   speciali   per   la   ricostruzione   provvedono
all'inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'art.  3  nel
sistema gestionale informatizzato al verificarsi dei singoli eventi e
comunque almeno ogni trenta giorni. Tale comunicazione  si  considera
comunque  assolta  se  sono  state  gia'  inserite  nel  sistema   le
informazioni minime di cui al medesimo art. 3.