Art. 5 
 
               Monitoraggio delle sovra-compensazioni 
 
  1. Ai fini del monitoraggio  su  eventuali  sovra-compensazioni  il
Commissario straordinario e i presidenti di regione - vice Commissari
si avvalgono del Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  istituito
presso la Direzione generale  per  gli  incentivi  alle  imprese  del
Ministero dello sviluppo economico  (DGIAI)  ai  sensi  dell'art.  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come  sostituito  dall'art.  14
della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell'agricoltura e
della pesca. 
  2. Agli adempimenti  relativi  alla  comunicazione  dei  contributi
assegnati e del restante corredo informativo verso i registri di  cui
al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali  competenti
per la  concessione  dei  contributi,  utilizzando  ove  possibile  i
servizi di interoperabilita' messi a disposizione  dalla  piattaforma
informatica del Ministero dello sviluppo economico.