Art. 5 Monitoraggio delle sovra-compensazioni 1. Ai fini del monitoraggio su eventuali sovra-compensazioni il Commissario straordinario e i presidenti di regione - vice Commissari si avvalgono del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell'agricoltura e della pesca. 2. Agli adempimenti relativi alla comunicazione dei contributi assegnati e del restante corredo informativo verso i registri di cui al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di interoperabilita' messi a disposizione dalla piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico.