Art. 7 
 
                        Controllo campionario 
 
  1. Il Commissario straordinario si  riserva  la  facolta',  per  il
tramite della propria struttura operativa,  di  effettuare  controlli
sulla completezza  e  correttezza  dei  dati  inseriti  dagli  Uffici
speciali per la ricostruzione.