Art. 3 Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella Citta' di Genova 1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella citta' di Genova, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di 115 unita', per la durata di tre mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo massimo di euro 600.000 da ricomprendere negli interventi del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, restando la residua parte degli oneri a carico delle Forze Armate, in deroga all'art. 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.