Art. 3 
 
               Disposizioni per assicurare il presidio 
              anti-sciacallaggio nella Citta' di Genova 
 
  1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella  zona
rossa e nelle aree di varco nella citta' di Genova, il contingente di
personale militare di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  23
maggio 2008 n. 92, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di 115 unita', per  la  durata
di tre mesi,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2018.  All'impiego  del
predetto   contingente   straordinario   si   provvede   secondo   le
disposizioni all'uopo vigenti. 
  2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1  e'  riconosciuto
un  contributo  massimo  di  euro  600.000  da  ricomprendere   negli
interventi del piano di cui all'art. 1, comma 3,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539  del  20  agosto
2018, restando la residua parte degli  oneri  a  carico  delle  Forze
Armate, in deroga all'art. 549-bis del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66.