Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti  termini,
abbreviazioni e sigle: 
    a) DIPEISR: Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo  rurale  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    b) ICQRF: Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
    c) Regioni: Regioni e Province autonome; 
    d) AGEA: Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -  Area  di
Coordinamento; 
    e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale; 
    f) Regolamento delegato: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della
Commissione; 
    g) Regolamento di  esecuzione:  Regolamento  di  esecuzione  (UE)
2018/274 della Commissione; 
    h) Dichiarazione: la  dichiarazione  di  giacenza  dei  vini  e/o
mosti, di cui all'art. 32, comma 1, del regolamento delegato; 
    i) Stabilimento: il luogo in cui  i  prodotti  vitivinicoli  sono
trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attivita' professionale
o ai fini commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), del
decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; 
    j) Deposito:  il  luogo  in  cui  i  prodotti  vitivinicoli  sono
detenuti, senza che gli stessi prodotti siano  sottoposti  ad  alcuna
trasformazione o  manipolazione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera f), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; 
    k)  Registro  telematico:  il  registro  tenuto   con   modalita'
telematiche,  nel   quale,   per   ogni   stabilimento   e   deposito
dell'impresa,  sono  indicate  le  operazioni  relative  ai  prodotti
vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi  dell'art.  1,
comma 2, lettera m), del decreto ministeriale n.  293  del  20  marzo
2015[0]. 
    l) Piccoli quantitativi: ai sensi dell'art. 1, comma  2,  lettera
i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: a)
di vini e di mosti parzialmente fermentati,  anche  confezionati  dal
rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore  a
60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a  3
ettolitri ed  a  condizione  che,  nello  stesso  esercizio,  non  si
detengano quantita' superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo  dal
computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5
litri; b)  di  mosto  concentrato  e  mosto  concentrato  rettificato
regolarmente confezionati da terzi  inferiori  o  pari,  per  singola
cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.