Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, abbreviazioni e sigle: a) DIPEISR: Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; b) ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; c) Regioni: Regioni e Province autonome; d) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area di Coordinamento; e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale; f) Regolamento delegato: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione; g) Regolamento di esecuzione: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione; h) Dichiarazione: la dichiarazione di giacenza dei vini e/o mosti, di cui all'art. 32, comma 1, del regolamento delegato; i) Stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attivita' professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; j) Deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; k) Registro telematico: il registro tenuto con modalita' telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera m), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015[0]. l) Piccoli quantitativi: ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: a) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantita' superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.