Art. 8 Sanzioni 1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni applicative di AGEA, di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 7, comma 4, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 del regolamento delegato e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall'art. 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 3. Fatte salve le sanzioni di cui al comma 1, alle sanzioni di cui al comma 2 si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 85 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La rettifica delle dichiarazioni e' consentita conformemente alle modalita' stabilite da AGEA d'intesa con l'ICQRF, esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.