Art. 8 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto  e  dalle
disposizioni applicative di AGEA,  di  cui  all'art.  6,  comma  1  e
all'art. 7, comma 4, comporta l'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all'art. 48 del regolamento delegato  e  all'art.  64,  paragrafo  4,
lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  2. Ai fini della determinazione della  sanzione  amministrativa  di
cui all'art. 48, comma 2, del regolamento delegato, si  applicano  le
sanzioni pecuniarie nazionali previste dall'art.  78,  commi  1  e  3
della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 
  3. Fatte salve le sanzioni di cui al comma 1, alle sanzioni di  cui
al comma 2 si applica l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui
all'art. 85 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La rettifica  delle
dichiarazioni e' consentita conformemente alle modalita' stabilite da
AGEA d'intesa con l'ICQRF, esclusivamente per la correzione di errori
e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e
qualificazione del prodotto.