Art. 2 
 
       Trasmissione della riduzione dei prezzi dei medicinali 
 
  1.  La  presente  determinazione,  con  il  relativo  allegato,  e'
trasmessa al Ministero della salute,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano.