Art. 4 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali
eventi sismici di cui  in  premessa,  un  contributo  per  l'autonoma
sistemazione stabilito rispettivamente  in  euro  400  per  i  nuclei
monofamiliari, in euro 500 per i nuclei  familiari  composti  da  due
unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita',  in  euro  800
per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00
mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una  percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili  previsti
per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
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