Art. 2. Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenere, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot Nero, Pinot (da Pinot Nero e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio), Chardonnay, Manzoni Bianco, Sauvignon, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot Bianco, Tai da Tocai friulano, Traminer e Pinot Grigio, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l'85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e Venezia. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Pinot (anche in versione «Spumante» e «Frizzante») deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Pinot Grigio, Pinot Bianco, Pinot Nero (vinificato in bianco) da soli o congiuntamente. 3. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Pinot Rosato o Rose' (anche in versione «Spumante» e «Frizzante») deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: Pinot Grigio, Pinot Bianco per almeno il 50%, Pinot Nero dal 5% al 50%. 4. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Cabernet deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc , Carmenere da soli o congiuntamente. 5. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» Rosato o Rose' (anche in versione spumante e frizzante) deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e Venezia iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 6. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» rosso deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Merlot per almeno il 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e Venezia iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 7. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» bianco, bianco passito, bianco frizzante e bianco spumante devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Tocai friulano e/o Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano e/o Glera per almeno il 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo o del Pinot Nero (vinificato in bianco), ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.