(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                       Norme di vinificazione 
 
    1. Le operazioni di appassimento,  vinificazione,  invecchiamento
ed elaborazione delle tipologie spumante e frizzante,  devono  essere
effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto  e  nel
territorio amministrativo delle Province di Udine e Pordenone. 
    2. E' consentita l'aggiunta di mosti e/o vini,  anche  di  annate
diverse,  appartenenti  alla  medesima  denominazione  «Venezia»  nel
limite massimo  del  15%  a  condizione  che  il  vigneto  dal  quale
provengono le uve impiegate  nella  vinificazione  sia  coltivato  in
purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varieta'
complementari di cui all'art.  2,  comma  1,  in  aggiunta  a  quelle
consentite  per  tale  pratica,  non  superi  complessivamente   tale
percentuale. 
    3. (Ex 2 - invariato). 
    4. (Ex 3 - invariato). 
    5. La resa massima dell'uva in vino nelle  versioni  «passito»  e
per  i  vini  passiti  destinati  alla  preparazione  delle  versioni
riserva, non deve superare il 50%. 
    6. (Ex 4 - invariato). 
    7.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Venezia»  nelle
versioni spumante e frizzante di cui all'art. 1, deve essere prodotta
esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave. 
    8. Nella preparazione dei vini della tipologia «riserva»  possono
essere utilizzate  uve  sottoposte  ad  appassimento  per  un  limite
massimo del 30%. 
    9. L'appassimento delle uve deve avvenire in  ambienti  idonei  e
puo' essere condotto  con  l'ausilio  di  condizionamento  ambientale
purche' operanti a temperature analoghe a  quelle  riscontrabili  nel
corso dei processi tradizionali di appassimento. 
    10. Le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima
del  15  novembre.  Tuttavia,  qualora  si  verificassero  condizioni
climatiche  che  lo  rendessero  necessario  la  Regione  Veneto   su
richiesta  documentata  del  consorzio  di  tutela   -   con   propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi - puo'  autorizzare  l'inizio  delle  predette
operazioni in data antecedente al 15  novembre.  Le  uve  al  termine
dell'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico
naturale minimo di 15% vol. 
    11. I vini designati nella tipologia «riserva» non possono essere
immessi al consumo prima  di  ventiquattro  mesi  a  partire  dal  1°
novembre dell'annata della vendemmia. 
    12. I vini designati nella tipologia «passito» non possono essere
immessi al consumo prima di dodici mesi a  partire  dal  1°  novembre
dell'annata della vendemmia.