Art. 5. Norme di vinificazione 1. Le operazioni di appassimento, vinificazione, invecchiamento ed elaborazione delle tipologie spumante e frizzante, devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto e nel territorio amministrativo delle Province di Udine e Pordenone. 2. E' consentita l'aggiunta di mosti e/o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione «Venezia» nel limite massimo del 15% a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varieta' complementari di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale. 3. (Ex 2 - invariato). 4. (Ex 3 - invariato). 5. La resa massima dell'uva in vino nelle versioni «passito» e per i vini passiti destinati alla preparazione delle versioni riserva, non deve superare il 50%. 6. (Ex 4 - invariato). 7. La denominazione di origine controllata «Venezia» nelle versioni spumante e frizzante di cui all'art. 1, deve essere prodotta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave. 8. Nella preparazione dei vini della tipologia «riserva» possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento per un limite massimo del 30%. 9. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. 10. Le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima del 15 novembre. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendessero necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del consorzio di tutela - con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi - puo' autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 15 novembre. Le uve al termine dell'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol. 11. I vini designati nella tipologia «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata della vendemmia. 12. I vini designati nella tipologia «passito» non possono essere immessi al consumo prima di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.