(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. (Invariato). 
    2. (Invariato). 
    3. (Invariato). 
    4. Per il vino a DOC «Venezia» rosso  in  etichetta  puo'  essere
omesso il riferimento del colore. 
    5. Per i vini a DOC «Venezia» bianco, bianco  spumante  e  bianco
frizzante in etichetta puo' essere omesso il riferimento del colore. 
    6. Per il vino Pinot Grigio  anche  spumante  e  frizzante,  puo'
essere indicato il riferimento  al  colore  rosato  o  suoi  sinonimi
(Blush, ramato, ecc.). 
    7. (Ex 6 - invariato). 
    8. (Ex 7 - invariato). 
    9. Nella designazione e presentazione dei vini DOC «Venezia»,  e'
consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni,  di  cui
all'art. 1, comma 2, a condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale; 
      l'indicazione dei vitigni deve avvenire in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi  ottenute,  figurare
con  caratteri  aventi  le  stesse  dimensioni,  evidenza,  colore  e
intensita' colorimetrica.