(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    1. La zona di produzione delle uve  per  l'ottenimento  dei  vini
atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica  «Isola
dei  Nuraghi»  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della
Regione Sardegna.