Art. 3 Modalita' di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi. 1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque, entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 1, della Legge sul diritto d'autore, per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato. 2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della Legge sul diritto d'autore, per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori agli organismi di gestione collettiva ed alle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota e' utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della Legge sul diritto d'autore. 3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati dagli organismi di gestione collettiva e dalle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dovranno trasmettere la certificazione dell'organo di revisione contabile alla S.I.A.E., entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare dei diritti amministrati certificati.