Art. 3 
 
Modalita' di ripartizione  dei  compensi  derivanti  da  riproduzione
  privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi. 
 
  1. I produttori  di  fonogrammi  corrispondono,  senza  ritardo  e,
comunque, entro sei mesi, il cinquanta per cento  del  compenso  loro
attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 1,  della  Legge  sul
diritto d'autore, per apparecchi e supporti di  registrazione  audio,
agli artisti interpreti o esecutori per il tramite degli organismi di
gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono
attivita'  di  amministrazione  e  di  intermediazione  dei   diritti
connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato. 
  2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la
quota di cui all'art. 71-septies della Legge  sul  diritto  d'autore,
per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli
artisti interpreti o esecutori agli organismi di gestione  collettiva
ed alle entita' di  gestione  indipendente  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono  attivita'  di
amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al  diritto
d'autore cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di  tale
quota e' utilizzato  secondo  quanto  previsto  dall'art.  71-octies,
comma 3, della Legge sul diritto d'autore. 
  3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno  dei
soggetti  intermediari  dei  diritti  degli  artisti  interpreti   ed
esecutori,  ivi   indicati,   in   misura   percentuale   rapportata,
separatamente  per  il  settore  audio  e  per  il   settore   video,
all'ammontare dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori
amministrati dagli organismi di gestione collettiva e  dalle  entita'
di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15
marzo  2017,  n.  35,  come  certificati  dall'organo  di   revisione
contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso
personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio
contabile della competenza. Ai fini della corretta  attribuzione  dei
compensi, gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le  entita'  di
gestione indipendente di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35, dovranno trasmettere la certificazione dell'organo
di revisione contabile  alla  S.I.A.E.,  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre dell'anno successivo a quello di  competenza  dell'ammontare
dei diritti amministrati certificati.