Art. 2 Definizioni e termini 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; b) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero; c) «ufficio territoriale» l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato; d) «Regioni e PP.AA.»: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) «categorie di operatori della filiera vitivinicola»: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, etichettatori, intermediari e altri specifiche categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie, inseriti nel sistema di controllo; f) «DO», «DOP», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine; g) «IG», «IGP» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica; h) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i Sistemi informativi regionali, ove presenti; i) «organismo di controllo/organismi di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l'autorita' competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 c ss..mm.., e che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'art. 5 di detto regolamento; j) «fascicolo di controllo»: insieme delle informazioni e dei documenti funzionali all'attivita' di controllo di cui dispongono gli organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema di controllo e alle attivita' di tale operatore; k) «vigilanza»: complesso delle attivita' svolte dall'autorita' competente, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'organismo di controllo nell'espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi; l) «BdV»: l'acronimo di Banca dati Vigilanza istituita ai sensi decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate; m) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo; n) «registro telematico»: il registro tenuto con modalita' telematiche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell' impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli; o) «imbottigliamento»: la definizione riportata all'art. 56 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009; p) «operazioni di etichettatura»: apposizione sui prodotti gia' imbottigliati delle informazioni sui recipienti; q) «R.U.C.I.»: Registro unico dei controlli ispettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2015.