Art. 13 Requisiti dei componenti 1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria. 2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio, per almeno cinque anni, su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica. 3. Per la scuola primaria costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese. 4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; b) aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi; c) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita'; d) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali; e) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione; f) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese; g) laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purche' il piano di studi abbia ricompreso ventiquattro crediti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e trentasei crediti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12; h) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie; i) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56. 5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.