IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che detta disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 133, che dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 10, del citato decreto-legge n. 158 del 2012; Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, che istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; Visto il Capo III del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con il quale sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA); Visto, in particolare, l'art. 9-bis che, al comma 1, dispone che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo; Considerato che il comma 2 del richiamato art. 9-bis recita che «con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute"»; Considerato che l'art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 stabilisce che «e' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto»; Considerato che il comma 1-bis dell'art. 9 del menzionato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dispone che «nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo" (DGA)»; Considerato che il comma 5 del richiamato art. 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 lascia fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Considerato, in particolare, che il comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi; Ritenuto opportuno inserire nei tagliandi delle lotterie istantanee indicazioni sul telefono verde nazionale attivo per i disturbi legati al gioco d'azzardo; Sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella seduta del 13 settembre 2018; Decreta: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee.