Art. 3 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. La selezione delle richieste  di  intervento  da  finanziare  ai
sensi dell'art. 2 avviene tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) localizzazione dell'intervento:  fino  ad  un  massimo  di  27
punti; 
    b) stato di avanzamento della progettazione: fino ad  un  massimo
di 20 punti; 
    c) incidenza del contributo  richiesto  sull'importo  complessivo
dell'intervento: fino ad un massimo di 19 punti; 
    d) polifunzionalita' dell'impianto: fino  ad  un  massimo  di  18
punti; 
    e) natura giuridica dell'ente titolare del diritto di  proprieta'
dell'impianto: fino ad un massimo di 16 punti. 
  2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio  di
cui alla lettera a) del comma 1 sono presi in  considerazione,  avuto
riguardo a tutto il territorio nazionale, i  seguenti  parametri:  i)
localizzazione dell'intervento in comuni con popolazione inferiore  a
5000 abitanti  (9  punti);  ii)  indicatori  di  reddito  Istat,  con
preferenza per le aree con il livello  piu'  basso  (6  punti);  iii)
indicatori Istat di scolarizzazione, con preferenza per le  aree  coi
livelli piu' bassi (6 punti); iv) localizzazione  dell'intervento  in
un'area interessata da calamita' naturali in epoca successiva al 2008
(6 punti). 
  3. Avuto riguardo al tipo di intervento richiesto, il punteggio  di
cui alla lettera b) del comma 1 e' assegnato in ordine decrescente  a
seconda che le richieste siano corredate da:  i)  progetto  esecutivo
(20  punti);  il)  progetto  definitivo  (15  punti);   progetto   di
fattibilita' tecnica ed economica (10 punti). L'attribuzione di  tali
punteggi e' subordinata alla preventiva approvazione dei progetti  da
parte delle amministrazioni pubbliche competenti. 
  4. Il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 e' assegnato  in
misura proporzionale alla quota  di  cofinanziamento  del  contributo
richiesto secondo la formula di seguito indicata: 
    Ai = cofinanziamento dichiarato dal proponente; 
    Bi = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori +
somme a disposizione); 
    X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 19 punti; 
    Pi  = punteggio assegnato al proponente; 
    
                              Ai
                   Pi =  X * ----
                              Bi 
    
  5. Per il punteggio di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  sono
assegnati  3  punti  per   ogni   disciplina   sportiva   praticabile
simultaneamente all'interno dell'impianto, fino a un  massimo  di  18
punti. 
  6. Il punteggio di cui alla lettera e) del comma 1 e' assegnato  in
ordine decrescente a seconda che le richieste di intervento abbiano a
oggetto impianti o  aree  di  proprieta':  i)  di  un'amministrazione
pubblica (10 punti); ii) di istituzioni scolastiche di ogni ordine  e
grado, anche comunali (6 punti); di un ente no profit (6 punti).  Nel
caso in cui il beneficiario sia in possesso,  anche  cumulativamente,
dei  suddetti  requisiti  i  relativi  punteggi  saranno  oggetto  di
sommatoria. 
  7. Sono ammesse al finanziamento le  richieste  di  intervento  che
abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 punti su 100. 
  8.  In  caso  di  parita'  di  punteggio  saranno  prioritariamente
finanziate le richieste  di  intervento  localizzate  in  comuni  con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti. 
  9. L'erogazione  del  contributo  avviene  in  modo  frazionato  in
proporzione agli stati di avanzamento  dei  lavori,  certificati  dal
direttore dei lavori.