Art. 6 
 
      Equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale 
 
  1. Il bando puo' fissare un importo massimo per ciascuna  richiesta
di finanziamento. 
  2.  Al  fine  di  garantire  un'equa  distribuzione  delle  risorse
sull'intero territorio nazionale le richieste di finanziamento aventi
a oggetto impianti localizzati in una medesima  regione  non  possono
gravare sul fondo per importi cumulativamente  superiori  al  10  per
cento della  sua  capienza.  Qualora  l'ammontare  complessivo  delle
richieste di finanziamento ammesse non esaurisca la capacita'  totale
del fondo, tale percentuale e' innalzata  sino  a  concorrenza  delle
somme rimaste disponibili. In  caso  di  superamento  del  limite  le
richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti  localizzati  in
una medesima regione sono soddisfatte in ordine di graduatoria. 
  3. La graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del presente  decreto
e' sottoposta al parere della Conferenza unificata ai sensi dell'art.
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.