Art. 6 Equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale 1. Il bando puo' fissare un importo massimo per ciascuna richiesta di finanziamento. 2. Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione non possono gravare sul fondo per importi cumulativamente superiori al 10 per cento della sua capienza. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste di finanziamento ammesse non esaurisca la capacita' totale del fondo, tale percentuale e' innalzata sino a concorrenza delle somme rimaste disponibili. In caso di superamento del limite le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione sono soddisfatte in ordine di graduatoria. 3. La graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e' sottoposta al parere della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.