Art. 8 
 
                        Attivita' di supporto 
 
  1. Nell'ambito delle risorse di  cui  all'art.  1,  una  quota  non
superiore al 2 per cento puo' essere utilizzata dall'Ufficio  per  lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  per  le  spese
concernenti  le  attivita'  di   supporto   strettamente   necessarie
all'attuazione del medesimo intervento. 
  2. Per le attivita' necessarie all'attuazione del presente decreto,
l'Ufficio per lo sport potra' avvalersi della Struttura  di  missione
per gli anniversari di interesse nazionale e  per  la  promozione  di
eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.