Art. 8 Attivita' di supporto 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, una quota non superiore al 2 per cento puo' essere utilizzata dall'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese concernenti le attivita' di supporto strettamente necessarie all'attuazione del medesimo intervento. 2. Per le attivita' necessarie all'attuazione del presente decreto, l'Ufficio per lo sport potra' avvalersi della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.