IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione  dell'Unione  europea
previsti dall'art. 109, paragrafo  3,  e  dall'art.  110  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne  le
modalita'  di  esame,  di  approvazione  e   di   trasmissione   alla
Commissione  dell'Unione  europea  delle  proposte  di  modifica  del
disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per  le  quali
sara' prevista la definizione  a  livello  nazionale  e  la  relativa
comunicazione alla Commissione dell'Unione europea; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale  per
l'esame delle domande di protezione e di  modifica  dei  disciplinari
dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i  decreti  ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet  del  Ministero  -  Sezione  qualita'  -  Vini  DOP  e  IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro  alla  Commissione
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2  e  3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato  ed  il  relativo  fascicolo  tecnico  della  DOP  «Bosco
Eliceo»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista la nota della Regione  Emilia-Romagna  pervenuta  in  data  6
luglio 2018,  con  la  quale  e'  stata  presentata  la  domanda  del
Consorzio  «Bosco  Eliceo»,  nel  rispetto  della  procedura  di  cui
all'art. 6 del  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  intesa  ad
ottenere alcune modifiche minori del disciplinare di produzione,  che
non comportano alcuna modifica al documento  unico  riepilogativo  di
cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d),  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, relative in particolare a taluni aspetti di  elaborazione,
di etichettatura e presentazione; 
  Considerato che per le citate modifiche minori del disciplinare  di
produzione sono applicabili  le  disposizioni  procedurali  nazionali
semplificate  di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto delle citate modifiche  minori  e  ritenuto  che  la  stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni  previste  dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012  e,
in particolare, per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Emilia-Romagna; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione; 
    sono  state  ritenute  valide  le  motivazioni   alle   modifiche
proposte,  che  risultano  conformi  alle  rispettive  vigenti  norme
nazionali e dell'Unione europea e,  in  particolare,  non  comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale  la  citata  richiesta  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
protetta  «Bosco  Eliceo»,  in  particolare  nel  rispetto  dell'art.
118-octodecies, paragrafo 3,  lettera  a)  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Ritenuto altresi' di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza
normativa  connessi  all'identificazione  dei  vini  ed  al  relativo
processo  produttivo,  la  riformulazione  di  alcuni  articoli   del
disciplinare di produzione; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione  dell'Unione  europea,
ad aggiornamento del fascicolo  tecnico  inoltrato  alla  Commissione
dell'Unione europea, tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a
disposizione  dalla  Commissione  dell'Unione   europea,   ai   sensi
dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  (CE)  n.
607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Bosco  Eliceo»,  cosi'  come  approvato  con  il
decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato  con  il
decreto  ministeriale  7  marzo  2014  richiamati  in  premessa,   e'
modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente  decreto  sul  sito  internet  del
Ministero. 
  3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP  «Bosco  Eliceo»
aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP;  la
stessa  modifica  sara'  comunicata  alla   Commissione   dell'Unione
europea, ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo  tecnico
gia' trasmesso alla stessa Commissione dell'Unione europea, ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi