(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere quelle  tradizionali
della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e  ai
vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche   qualitative.   Sono
pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  vigneti  coltivati  su
terreni prevalentemente sabbiosi. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e  i  sistemi  di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini. 
    3.  La  produzione  massima  di  uva  dei  vigneti   in   coltura
specializzata non deve superare le 15 tonnellate ad ettaro. 
    A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione  dovra'
essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite indicato; oltre il 20% decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. I quantitativi di uva eccedente fino al raggiungimento  del
limite massimo previsto  potranno  essere  prese  in  carico  per  la
produzione di vino IGP o varietale o vino bianco o  rosso  a  seconda
della tipologia di uva. 
    4. Le uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.  ai  vini
«Fortana» e «Bianco» e di 10% vol. ai vini «Merlot» e «Sauvignon». 
    5. La Regione Emilia-Romagna, con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima  della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di  coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di  produzione  di  uva  per  ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare  di  produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.