(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, ivi  comprese  l'arricchimento
del grado alcolico, la  dolcificazione  e  la  frizzantatura,  devono
essere effettuate nell'interno della zona  di  produzione  delimitata
nell'art. 3. 
    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'ambito  dell'intero  territorio  delle  Province  di  Ferrara  e
Ravenna. 
    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e del turismo sentito il consorzio di tutela competente per
la denominazione di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito
al comma 1, con  specifiche  autorizzazioni,  che  le  operazioni  di
frizzantatura possano avvenire anche  nel  territorio  delle  Regioni
Emilia-Romagna e Veneto. 
    Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che  avendo
gia' imbottigliato il vino a DOC «Bosco Eliceo», ne facciano espressa
documentata richiesta. 
    2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. 
    3. E' consentito l'arricchimento delle uve e dei prodotti a monte
del vino nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario
viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo  concentrazione  a  freddo  o
altre tecnologie consentite. 
    Le diverse tipologie devono essere elaborate in conformita'  alle
norme comunitarie e nazionali. 
    I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Bosco  Eliceo»
nella tipologia vivace e frizzante devono essere ottenuti  unicamente
per fermentazione naturale. 
    Per la presa di spuma della tipologia  vivace  e  frizzante  deve
essere  utilizzato  mosto,  mosto  parzialmente  fermentato  o  mosto
concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della
denominazione di origine oppure mosto concentrato rettificato. 
    Nelle  vinificazioni  disgiunte  la  vinificazione  puo'   essere
effettuata singolarmente per le uve provenienti dai diversi vitigni e
l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro  il
periodo del completo affinamento. 
    4. La resa  massima  delle  uve  in  vino,  compresa  l'eventuale
aggiunta correttiva e  la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro
comprese  le  aggiunte  occorrenti  per  le  elaborazioni  dei   vini
frizzanti e vivaci sono: 
 
  =================================================================
  |                     |                             | Max hl di |
  |     Tipologia       |  Resa produzione uva vino   |vino per ha|
  +=====================+=============================+===========+
  |«Bosco Eliceo»       |                             |           |
  |Fortana              |            70%              |    105    |
  +---------------------+-----------------------------+-----------+
  |«Bosco Eliceo»       |                             |           |
  |Merlot               |            70%              |    105    |
  +---------------------+-----------------------------+-----------+
  |«Bosco Eliceo»       |                             |           |
  |Suvignon             |            70%              |    105    |
  +---------------------+-----------------------------+-----------+
  | «Bosco Eliceo»      |                             |           |
  |Bianco               |             70%             |    105    |
  +---------------------+-----------------------------+-----------+
 
     Qualora la resa uva vino supera i limiti di cui sopra ma non  il
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del  massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. 
    Oltre detto limite del 75%, decade il diritto alla  denominazione
di origine controllata per tutta la partita. 
    In entrambi i casi il vino ottenuto potra' essere preso in carico
come IGP o varietale o vino bianco o rosso, a seconda della tipologia
dell'uva. 
    5. Per i  vini  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge  soltanto  verso
le IGP di pertinenza se iscritti allo schedario vitivinicolo o a vino
varietale o a vino bianco o rosso seconda della tipologia dell'uva.