(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
    1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di
cui all'art. 1  e  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali,  marchi  privati,  non
aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
    2. Sono consentite le menzioni facoltative previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, della varieta' di vite, dei  modi  di  elaborazione  e  altre
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 
    Le menzioni facoltative, esclusi i marchi  e  i  nomi  aziendali,
possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la
denominazione del vino di  origine,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. 
    3.  La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo   toponimo   e'
consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
    4. L'indicazione della menzione relativa al tenore zuccherino del
prodotto e' facoltativa per i tipi secchi o abboccati e  obbligatoria
per i tipi amabili o dolci. 
    5. Per la tipologia frizzante, qualora si  utilizzi  il  tappo  a
fungo,  alle  condizioni  stabilite  all'art.  8,   e'   obbligatorio
riportare in etichetta  l'indicazione  della  categoria  di  prodotto
conformemente alla vigente normativa nazionale.