Art. 2 
 
         Modalita' di espletamento della procedura selettiva 
 
  1. La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria  di  merito  e  l'accertamento   dell'idoneita'   tramite
apposita prova di capacita' operativa. 
  2. L'attribuzione del punteggio viene determinata da: 
    a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in
una delle qualifiche del personale volontario sono  attribuiti  punti
0,01. Non  concorrono  al  computo  dei  giorni  di  servizio  quelli
relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,  n.  76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio  previsti  dall'art.  1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini  del
presente articolo, sono computati i giorni di servizio  prestati  nel
Corpo nazionale dal personale il cui rapporto di impiego sia  cessato
nell'ultimo quinquennio per cause diverse da  quelle  indicate  dagli
articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I
giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del
fuoco presso il quale sono stati effettuati e  computati  secondo  le
indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto; 
    b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del  personale
volontario.  A  ciascun  anno  di  anzianita'  di   iscrizione   sono
attribuiti 0,15 punti; 
    c) le patenti  di  cui  all'allegato  B,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono  indicati
i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di  patenti
ivi indicate entro un massimo di punti 1. I  punteggi  delle  patenti
non sono fra loro  cumulabili,  ma  si  considera  esclusivamente  il
titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato; 
    d) servizio di leva. Al  personale  volontario  che  ha  prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
sono attribuiti 0,15 punti; 
    e) per le unita' cinofile, in luogo della lettera c), si  applica
quanto segue: l'aver ricoperto la  mansione  di  formatore  cinofilo,
attestata dalla Direzione centrale per la formazione,  per  la  quale
sono attribuiti punti 1. 
  3. I requisiti per l'attribuzione del punteggio di cui al  presente
articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.