Art. 6 
 
       Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 
 
  1. I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'art.  5
sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre  2008,
n. 163. 
  2. A tal fine i candidati  sono  sottoposti  ad  un  esame  clinico
generale,  a  prove  strumentali  e  di  laboratorio  anche  di  tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali  esami
o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'   dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al  momento  della  visita  di
accertamento, l'esito di visite mediche  preventive  corredate  dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 
  3. I giudizi di inidoneita' espressi dalla commissione, nominata ai
sensi  dell'art.  5  del  regolamento  18  settembre  2008,  n.  163,
comportano l'esclusione dalla procedura speciale di  reclutamento  e,
qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti. 
  4. Nei confronti dei candidati che, in  sede  di  accertamento  dei
requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale,   sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da  lasciar  prevedere
il  possibile  recupero  dei  requisiti  in   tempi   contenuti,   la
commissione  fissa  il  termine  entro  il  quale  sottoporre   detti
candidati al  previsto  accertamento  sanitario,  per  verificare  la
sussistenza dell'idoneita' fisica. 
  5. Al fine di completare le procedure  selettive  entro  i  termini
previsti per le assunzioni  per  ciascuna  delle  annualita'  di  cui
all'art. 1, comma 295, della legge  n.  205  del  2017,  qualora  nel
giorno fissato per l'accertamento dell'idoneita' o per l'accertamento
dei requisiti  psico-fisico  ed  attitudinali  il  candidato  risulti
assente giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso,  allo
scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le  successive
annualita'.