Art. 7 
 
                         Corso di formazione 
 
  1. Il corso di formazione, della durata di sei mesi  esclusivamente
per le finalita' del presente decreto, si articola in  due  fasi:  la
prima della durata  di  cinque  mesi,  la  seconda,  di  applicazione
pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi  centrali
o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili
esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi  anche  presso  altre
sedi. 
  2. Il corso, che ha carattere  residenziale,  e'  finalizzato  allo
sviluppo di  competenze  di  ruolo  e  all'acquisizione  di  tecniche
operative basilari per il soccorso  tecnico  urgente  allo  scopo  di
dotare gli allievi della preparazione  necessaria  per  operare  come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale. 
  3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i  relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di  studio  sono  individuati
con  decreto  del  direttore   centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente
articolo.