LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  8  aprile  1974  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «norme
di  adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di  mercato  e  che
abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE
e 2004/72/CE»; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in  attuazione  del  citato
testo unico; 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 
  Considerato che l'art. 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,  ha
introdotto la definizione di  «PMI»  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera w-quater.1), del testo unico; 
  Considerato che  la  predetta  disposizione,  come  successivamente
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  25,  prevede
che «La Consob stabilisce con regolamento le  disposizioni  attuative
della presente lettera, incluse le  modalita'  informative  cui  sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero  alla  perdita
della qualifica di PMI.  La  Consob  sulla  base  delle  informazioni
fornite dagli  emittenti  pubblica  l'elenco  delle  PMI  tramite  il
proprio sito internet.»; 
  Considerato che e' opportuno emanare le anzidette  disposizioni  di
attuazione, con particolare riferimento ai  criteri  di  calcolo  dei
requisiti  di  capitalizzazione  e  di  fatturato   degli   emittenti
interessati, agli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti e
alle modalita' di pubblicazione dell'elenco, pubblicato dalla  Consob
sul proprio sito internet; 
  Considerato  che  e'  opportuno  prevedere,  in   sede   di   prima
applicazione  delle  disposizioni  regolamentari  sopra   richiamate,
l'obbligo per gli emittenti quotati che rientrano  nella  definizione
di PMI di comunicare alla Consob  l'indicazione  del  possesso  della
qualifica  di  PMI,  unitamente  all'esercizio  di  decorrenza  della
stessa, nonche' i valori della capitalizzazione e del fatturato,  con
precisazione delle componenti che hanno  concorso  a  determinare  il
valore del fatturato, anche riferiti gli esercizi successivi a quello
di decorrenza della qualifica, ai fini della successiva pubblicazione
nel sito internet, da parte della stessa, degli elementi  informativi
necessari per la corretta informazione del pubblico e  per  garantire
il regolare funzionamento del mercato; 
  Considerato   che   e'   opportuno   modificare   le   disposizioni
regolamentari concernenti gli emittenti strumenti finanziari  diffusi
tra il pubblico in misura  rilevante,  anche  al  fine  di  risolvere
taluni  aspetti  problematici   emersi   nella   prassi   applicativa
concernenti in particolare i criteri definitori della  qualificazione
di emittente strumenti finanziari diffusi di particolari tipologie di
societa', nonche' le modalita'  di  aggiornamento  dell'elenco  degli
stessi emittenti tenuto dalla Consob; 
  Considerate le osservazioni pervenute in risposta al  documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in materia di  definizione  di  PMI  ed
elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra  il  pubblico
in misura rilevante, pubblicato in data 24 novembre 2017; 
  Considerato che e'  necessario  procedere  a  una  revisione  delle
disposizioni regolamentari di  attuazione  dell'art.  116  del  testo
unico, al fine di tenere  conto  delle  modifiche  apportate  a  tale
articolo dal citato decreto legislativo n. 107/2018; 
  Considerato che e' opportuno altresi'  procedere  a  una  revisione
delle disposizioni contenute  nel  predetto  regolamento  per  tenere
conto delle modifiche apportate al citato  testo  unico  dal  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n.  25,  in  materia  di  ammissione  a
quotazione e ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari,  e
dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n.  129,  recante  «attuazione
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi,
come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.  648/2012,  cosi'
come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 giugno 2016»; 
  Ritenuto non necessario  sottoporre  a  pubblica  consultazione  le
modifiche regolamentari da ultimo richiamate; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni di attuazione della definizione di PMI 
 
  1.  Alla  parte  I  del  regolamento  di  attuazione  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina  degli
emittenti, approvato con delibera del 14  maggio  1999,  n.  11971  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, dopo  le  parole  «ai  sensi  dell'articolo»  sono
inserite le parole «1, comma 1, lettera w-quater.1), dell'articolo»; 
    b) dopo l'art. 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-ter (Disposizioni attuative della definizione di PMI). - 1.
Le condizioni richieste dall'art. 1, comma  1,  lettera  w-quater.1),
del  testo  unico,  per  l'acquisto  della  qualifica  di  PMI,  sono
verificate in base: 
    a)  alla  media  semplice  delle   capitalizzazioni   giornaliere
calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate  nel  corso
dell'esercizio sociale  annuale;  nel  caso  di  quotazione  di  piu'
categorie di azioni si considera la somma della  capitalizzazione  di
ciascuna categoria di azioni; in  caso  di  societa'  le  cui  azioni
risultano di  nuova  ammissione  alle  negoziazioni,  o  in  caso  di
sospensione delle  negoziazioni,  la  capitalizzazione  e'  calcolata
sulla base del periodo di negoziazione disponibile; 
    b) al fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio,
o, per le societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal
bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformita'
ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo  1.1,  del  regolamento
sul procedimento sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera  n.
18750 del 19 dicembre  2013,  e  successive  modifiche;  in  caso  di
societa'  le  cui  azioni  risultano   di   nuova   ammissione   alle
negoziazioni sono prese in considerazione le informazioni finanziarie
appositamente predisposte ai fini del prospetto  di  ammissione  alle
negoziazioni o, se  non  disponibili,  il  progetto  di  bilancio  di
esercizio o, per le societa'  che  abbiano  adottato  il  sistema  di
amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di  esercizio  o,
se redatto, il bilancio consolidato del medesimo esercizio. 
  2. Gli emittenti azioni riportano nell'ambito della  relazione  sul
governo societario e  gli  assetti  proprietari,  prevista  dall'art.
123-bis del testo unico, le informazioni relative all'acquisto  e  al
mantenimento della  qualifica  di  PMI,  indicando  il  valore  della
capitalizzazione e del fatturato, quali risultanti dall'elenco di cui
al comma 5. 
  3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima
volta l'ammissione alle  negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato
italiano delle proprie azioni, il cui fatturato, calcolato  ai  sensi
del comma 1, lettera b), e' superiore alla soglia prevista  dall'art.
1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo  unico,  l'acquisto  della
qualifica  di  PMI  e'  verificato  sulla  base  del   valore   della
capitalizzazione, da calcolarsi: 
    a)  come  media  fra  il  prezzo  massimo  e  il  prezzo   minimo
dell'offerta svolta  nell'ambito  del  processo  di  ammissione  alle
negoziazioni,  come  riportati  nel  prospetto  di  ammissione   alle
negoziazioni; 
    b) in assenza dell'offerta: 
      i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o 
      ii) in caso di azioni gia'  ammesse  alle  negoziazioni  su  un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,
in base al valore della capitalizzazione  registrato  sulla  sede  di
negoziazione di provenienza. 
  Nei casi di cui alla lettera a), gli emittenti perdono la qualifica
di PMI qualora entrambi i valori di capitalizzazione e  di  fatturato
risultino superiori  alle  soglie  previste  dall'art.  1,  comma  1,
lettera w-quater.1), del testo unico, alla data di  approvazione  del
primo bilancio successivo all'ammissione alle negoziazioni. 
  4. Gli emittenti azioni quotate, che siano veicoli di  investimento
il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente sia  l'investimento  in
societa', imprese, aziende o rami di azienda, con qualsiasi modalita'
effettuato, nonche' lo svolgimento di attivita' strumentali,  perdono
la qualifica di PMI, acquisita in sede di avvio  delle  negoziazioni,
qualora  entrambi  i  valori  di  capitalizzazione  e  di   fatturato
risultino superiori  alle  soglie  previste  dall'art.  1,  comma  1,
lettera w-quater.1), del testo unico, alla data di  approvazione  del
primo bilancio successivo alla prima operazione di investimento posta
in essere come previsto dall'oggetto sociale. 
  5. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI,
sulla base dei valori della capitalizzazione e del fatturato da  essa
calcolati.». 
  2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte  dal
comma 1, le PMI effettuano una comunicazione alla Consob entro trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  delibera,
contenente le seguenti informazioni: 
    a) l'indicazione del possesso della qualifica di PMI,  unitamente
all'esercizio di decorrenza della stessa; 
    b)  i  valori  della  capitalizzazione  e  del   fatturato,   con
precisazione delle componenti che hanno  concorso  a  determinare  il
valore del fatturato,  anche  riferiti  agli  esercizi  successivi  a
quello di decorrenza della qualifica.