Art. 2 Modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante 1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella Parte I, i) all'art. 1, le parole «116, comma 1,» sono sostituite dalle parole «116, commi 1 e 1-bis»; ii) all'art. 2-bis, 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) superino due dei tre limiti indicati dall'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'art. 94 del testo unico o altro documento previsto dall'art. 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b); in presenza delle condizioni stabilite nel comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'art. 94 del testo unico o altro documento previsto dall'art. 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b); siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca; siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.»; 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non si considerano emittenti diffusi, anche in deroga all'art. 108, comma 1: a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attivita' di impresa; b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuita' indiretta, dalla data di omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria; c) gli emittenti nei cui confronti e' dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi speciali; d) gli emittenti nei cui confronti e' stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»; 4) al comma 4, dopo le parole «emittenti italiani di obbligazioni» sono inserire le parole «, anche relative a diverse emissioni in corso,»; b) nella parte III, titolo II, capo VI, i) all'art. 108, 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi: a) trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'art. 2-bis, nonche' in caso di variazione delle informazioni, indicate nella sezione 1 degli stessi allegati, precedentemente trasmesse; b) comunicano alla Consob il venir meno delle condizioni previste dall'art. 2-bis, trasmettendo senza indugio la comunicazione indicata nell'allegato 3G-ter e fornendone ogni idonea documentazione; c) pubblicano e mantengono sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi almeno dalla data in cui si considerano tali ai sensi del comma 1.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le comunicazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse alla Consob tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita' indicate sul proprio sito internet.»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Consob pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.»; ii) all'art. 109, 1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni ai sensi dell'art. 116, comma 1-bis, del testo unico»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni ai sensi dell'art. 116, comma 1-bis, del testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi dei fatti, definiti nella medesima disposizione, il pubblico sia stato informato quanto prima possibile mediante apposito comunicato diffuso ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due con diffusione nazionale, o avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet.»; 3) al comma 2, lettera a), le parole «degli eventi e delle circostanze» sono sostituite dalle parole «dei fatti»; nella lettera b), le parole «indicate nel capo I» sono sostituite dalle parole «previste dal presente articolo», e nella lettera c) le parole «eventi e circostanze rilevanti» sono sostituite dalla parola «fatti»; iii) all'art. 109-ter, 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono ritardare le comunicazioni al pubblico previste dall'art. 116, comma 1-bis, del testo unico al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi». 2) il comma 2, alinea, e' sostituito dal seguente: «2. Le circostanze da valutarsi ai fini del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico delle informazioni puo' compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero puo', per ragioni inerenti alla non adeguata definizione dei fatti, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:» 3) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'immediata diffusione delle comunicazioni al pubblico di cui all'art. 116, comma 1-bis, del testo unico qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni; 4) al comma 4, le parole «dell'art. 114, comma 3, del testo unico» sono sostituite dalle parole «del presente articolo»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nelle comunicazioni al pubblico di cui all'art. 116, comma 1-bis, del testo unico puo' richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob puo' provvedere direttamente a spese degli interessati.»; iv) all'art. 110, al primo periodo le parole «ovvero avvalendosi di uno SDIR» e nel secondo periodo le parole «, lettera b)» sono soppresse; v) all'art. 111, 1) al comma 1, primo periodo, le parole «tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR» sono sostituite dalle parole «con le modalita' indicate dall'art. 109, comma 1» e nel secondo periodo le parole «dell'art. 84-bis, commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle parole «dell'art. 84-bis, comma 1»; 2) al comma 2, le parole «tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR» sono sostituite dalle parole «con le modalita' indicate dall'art. 109, comma 1»; vi) all'art. 112, le parole «114, comma 1» sono sostituite dalle parole «116, comma 1-bis» e le parole «dell'art. 67, comma 2, del testo unico e alle SICAV» sono sostituite dalle parole «dell'art. 70 del testo unico e le SICAV». 2. Nell'allegato 3 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le discipline degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni: a) l'allegato 3G «Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» e l'allegato 3G-bis «Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» sono rispettivamente sostituiti dall'allegato 3G e dall'allegato 3G-bis acclusi alla presente delibera; b) dopo l'allegato 3G-bis, e' aggiunto l'allegato 3G-ter (Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante) accluso alla presente delibera.