Art. 2 
 
Modifiche  della  disciplina  applicabile  agli  emittenti  strumenti
  finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante 
 
  1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con
delibera del 14 maggio 1999, n.  11971  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella Parte I, 
    i) all'art. 1, le parole «116, comma 1,»  sono  sostituite  dalle
parole «116, commi 1 e 1-bis»; 
    ii) all'art. 2-bis, 1) al comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: «b) superino due dei tre  limiti  indicati  dall'art.
2435-bis, primo comma, del codice civile.»; 
    2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  I   limiti
quantitativi di cui  al  comma  precedente  si  considerano  superati
soltanto se le azioni alternativamente: 
      nei ventiquattro mesi antecedenti la data  di  superamento  dei
limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al
pubblico di sottoscrizione o vendita o  corrispettivo  di  un'offerta
pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal  numero  di
adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto  di  offerta
ai sensi dell'art. 94 del testo  unico  o  altro  documento  previsto
dall'art. 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in  qualsiasi  forma
realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto  a  soli
investitori qualificati come  definiti  ai  sensi  dell'art.  34-ter,
comma 1, lettera b); 
      in  presenza  delle   condizioni   stabilite   nel   comma   1,
costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di  sottoscrizione  o
vendita o  corrispettivo  di  un'offerta  pubblica  di  scambio,  che
divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la  quale
sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai  sensi  dell'art.  94
del testo unico o altro documento previsto dall'art. 34-ter, comma 1,
o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e  a  prescindere
dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come
definiti ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b); 
      siano o siano  state  negoziate  su  sistemi  multilaterali  di
negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di  controllo
ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati
e successivamente siano state oggetto di revoca; 
      siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso
le loro sedi o dipendenze.»; 
    3) dopo il comma 3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Non  si
considerano emittenti diffusi, anche in deroga all'art. 108, comma 1: 
      a) gli emittenti in amministrazione straordinaria,  dalla  data
di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attivita' di
impresa; 
      b) gli emittenti in concordato preventivo  liquidatorio,  o  in
continuita'  indiretta,  dalla  data   di   omologazione   da   parte
dell'autorita' giudiziaria; 
      c) gli emittenti nei cui confronti e' dichiarato il  fallimento
o posti in liquidazione coatta a norma del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, o delle leggi speciali; 
      d) gli emittenti nei cui confronti e' stata disposta la  totale
riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data  di
pubblicazione del provvedimento di cui  all'art.  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»; 
    4)  al  comma  4,  dopo  le   parole   «emittenti   italiani   di
obbligazioni» sono inserire le parole «,  anche  relative  a  diverse
emissioni in corso,»; 
  b) nella parte III, titolo II, capo VI, 
    i) all'art. 108, 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi: 
      a) trasmettono  senza  indugio  alla  Consob  la  comunicazione
indicata negli allegati 3G e  3G-bis  non  appena  si  verificano  le
condizioni previste dall'art. 2-bis, nonche' in  caso  di  variazione
delle informazioni, indicate nella sezione 1 degli  stessi  allegati,
precedentemente trasmesse; 
      b) comunicano  alla  Consob  il  venir  meno  delle  condizioni
previste dall'art. 2-bis, trasmettendo senza indugio la comunicazione
indicata   nell'allegato   3G-ter   e    fornendone    ogni    idonea
documentazione; 
      c) pubblicano e mantengono sul proprio sito internet la notizia
di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi
almeno dalla data in cui si considerano tali ai sensi del comma 1.»; 
    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le comunicazioni previste dal comma 2, lettere a) e b),
sono trasmesse alla Consob  tramite  posta  elettronica  certificata,
secondo le modalita' indicate sul proprio sito internet.»; 
    3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  La  Consob  pubblica  sul   proprio   sito   internet   le
informazioni pervenute con le  comunicazioni  previste  dal  presente
articolo.»; 
    ii) all'art. 109, 1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla
seguente: «Comunicazioni ai sensi dell'art.  116,  comma  1-bis,  del
testo unico»; 
    2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni  ai  sensi
dell'art. 116, comma 1-bis, del testo unico da parte degli  emittenti
strumenti  finanziari  diffusi  si  considerano  assolti  quando,  al
verificarsi dei  fatti,  definiti  nella  medesima  disposizione,  il
pubblico sia stato informato quanto prima possibile mediante apposito
comunicato diffuso ad almeno tre agenzie di stampa, di  cui  due  con
diffusione nazionale,  o  avvalendosi  di  uno  SDIR,  e  tramite  la
contestuale pubblicazione nel proprio sito internet.»; 
    3) al comma 2, lettera  a),  le  parole  «degli  eventi  e  delle
circostanze» sono sostituite dalle parole «dei fatti»; nella  lettera
b), le parole «indicate nel capo  I»  sono  sostituite  dalle  parole
«previste dal presente  articolo»,  e  nella  lettera  c)  le  parole
«eventi  e  circostanze  rilevanti»  sono  sostituite  dalla   parola
«fatti»; 
     iii) all'art. 109-ter, 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono  ritardare  le
comunicazioni al pubblico previste dall'art. 116,  comma  1-bis,  del
testo unico al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi». 
    2) il comma 2, alinea, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le circostanze da valutarsi ai fini del comma  1  includono
quelle in cui la comunicazione al pubblico  delle  informazioni  puo'
compromettere   la   realizzazione   di   un'operazione   da    parte
dell'emittente ovvero puo', per ragioni inerenti  alla  non  adeguata
definizione dei fatti, dare luogo a non compiute valutazioni da parte
del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:» 
    3) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) l'immediata diffusione delle comunicazioni al  pubblico  di
cui all'art. 116, comma 1-bis, del testo  unico  qualora  i  medesimi
soggetti non siano stati in grado di assicurare la riservatezza delle
informazioni; 
    4) al comma 4, le parole  «dell'art.  114,  comma  3,  del  testo
unico» sono sostituite dalle parole «del presente articolo»; 
    5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. La Consob, avuta  comunque  notizia  di  un  ritardo  nelle
comunicazioni al pubblico di cui all'art. 116, comma 1-bis, del testo
unico  puo'  richiedere  ai  soggetti   interessati,   valutando   le
circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio  a
tale  comunicazione.  In  caso  di  inottemperanza  la  Consob   puo'
provvedere direttamente a spese degli interessati.»; 
    iv) all'art. 110, al primo periodo le parole «ovvero  avvalendosi
di uno SDIR» e nel secondo periodo le  parole  «,  lettera  b)»  sono
soppresse; 
     v) all'art. 111, 
      1) al comma 1, primo periodo, le  parole  «tramite  il  proprio
sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR» sono  sostituite  dalle
parole «con le modalita' indicate  dall'art.  109,  comma  1»  e  nel
secondo periodo le parole «dell'art. 84-bis, commi 1  e  1-bis»  sono
sostituite dalle parole «dell'art. 84-bis, comma 1»; 
      2) al comma 2, le parole  «tramite  il  proprio  sito  internet
ovvero avvalendosi di uno SDIR» sono sostituite dalle parole «con  le
modalita' indicate dall'art. 109, comma 1»; 
    vi) all'art. 112, le parole «114, comma 1» sono sostituite  dalle
parole «116, comma 1-bis» e le parole «dell'art.  67,  comma  2,  del
testo unico e alle SICAV» sono sostituite dalle parole «dell'art.  70
del testo unico e le SICAV». 
  2. Nell'allegato  3  del  regolamento  di  attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le discipline  degli
emittenti, approvato con delibera del 14  maggio  1999,  n.  11971  e
successive modificazioni: 
    a) l'allegato  3G  «Comunicazione  degli  emittenti  obbligazioni
diffuse tra il pubblico in  misura  rilevante»  e  l'allegato  3G-bis
«Comunicazione degli emittenti azioni  diffuse  tra  il  pubblico  in
misura rilevante» sono rispettivamente sostituiti dall'allegato 3G  e
dall'allegato 3G-bis acclusi alla presente delibera; 
    b)  dopo  l'allegato  3G-bis,  e'  aggiunto   l'allegato   3G-ter
(Comunicazione degli emittenti che  hanno  perduto  la  qualifica  di
emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico  in  misura
rilevante) accluso alla presente delibera.