Art. 3 
 
            Ulteriori modifiche del regolamento emittenti 
 
  1. Nel testo del regolamento di attuazione del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina  degli  emittenti,
approvato con delibera del 14 maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni, e nei rispettivi  allegati,  ovunque  ricorrano,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «la  societa'  di  gestione  del  mercato»   sono
sostituite dalle parole «il gestore del mercato»; 
    b) le  parole  «alla  societa'  di  gestione  del  mercato»  sono
sostituite dalle parole «al gestore del mercato»; 
    c) le parole  «dalla  societa'  di  gestione  del  mercato»  sono
sostituite dalle parole «dal gestore del mercato»; 
    d)  le  parole  «le  societa'  di  gestione  del  mercato»   sono
sostituite dalle parole «i gestori del mercato»; 
    e) le  parole  «alle  societa'  di  gestione  del  mercato»  sono
sostituite dalle parole «ai gestori del mercato»; 
    f) le parole  «dalle  societa'  di  gestione  del  mercato»  sono
sostituite dalle parole «dai gestori del mercato». 
  2. Al regolamento di cui al comma  1  sono  apportate  altresi'  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 1, la lettera b) e' soppressa e  la  lettera
g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g)  «certificates»:  i  titoli  negoziabili   quali   definiti
all'art.  2,  paragrafo  1,  punto  27),  del  regolamento  (UE)   n.
600/2014;»; 
    b) all'art. 52,  il  comma  1-ter  e'  sostituito  dal  seguente:
«1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente  alla  Consob
l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla  quotazione
e  della  domanda  di   ammissione   alle   negoziazioni   da   parte
dell'emittente o di altra persona che chiede l'ammissione.»; 
    c) all'art. 63,  comma  1,  dopo  le  parole  «necessari  per  lo
svolgimento dell'offerta» sono inserite le parole «e per l'ammissione
alle negoziazioni»; 
    d) all'art. 66, la  parola  «informazione»  e'  sostituita  dalla
parola «pubblicazione»; 
    e) all'art. 116-quinquies, comma 1, lettera c), le  parole  «114,
comma 1, del testo unico»  sono  sostituite  dalle  parole  «17,  del
regolamento (UE) n. 596/2014».