Art. 4 
 
  1. Nei  casi  di  concessione  delle  anticipazioni,  nella  misura
massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del
presente   decreto   direttoriale,   ove   richieste   dal   soggetto
beneficiario, le stesse dovranno essere  garantite  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso. 
  2. Il soggetto beneficiario, si impegnera'  a  fornire  dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593
del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi,
altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede  di  verifica  finale,  nonche'  di  economie  di
progetto. 
   3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la  necessita',  potra'  procedere,
nei  confronti  del  soggetto   beneficiario,   alla   revoca   delle
agevolazioni, con contestuale  recupero  delle  somme  erogate  anche
attraverso il fermo  amministrativo,  a  salvaguardia  dell'eventuale
compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad
altro titolo presso questa o altra amministrazione.