Art. 2 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del  29  dicembre
2017, nel limite massimo di euro 4.000.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sul  bilancio
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
  3. Il commissario delegato e' autorizzato ad  utilizzare  eventuali
ulteriori risorse finanziarie messe a  disposizione  da  parte  della
Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  finalizzate  al  superamento   del
contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere
effettuata contestualmente al Piano di cui all' art. 1, comma 3. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  le  spese
relative alle risorse finanziarie di cui all'art. 2  all'interno  del
rendiconto generale della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  redatto
secondo gli schemi e gli allegati previsti dal decreto legislativo 23
giugno 2011,  n.  118,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili delle regioni e degli enti locali. 
  6. All'esito delle attivita' previste dalla presente ordinanza,  le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  per  le  emergenze
nazionali.