Art. 2 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 4.000.000,00. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sul bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia. 3. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare eventuali ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata contestualmente al Piano di cui all' art. 1, comma 3. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese relative alle risorse finanziarie di cui all'art. 2 all'interno del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia, redatto secondo gli schemi e gli allegati previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali. 6. All'esito delle attivita' previste dalla presente ordinanza, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.