(Disposizioni di Vigilanza-Sezione II)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
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  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Sezione II - Ruolo e responsabilita' dell'assemblea e degli  organi
aziendali 
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                             SEZIONE II 
 
   RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI 
 
  1. Ruolo dell'assemblea 
  Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede
che l'assemblea ordinaria, oltre a  stabilire  i  compensi  spettanti
agli organi dalla stessa nominati, approvi (19) : 
    i. le politiche di remunerazione e incentivazione  a  favore  dei
componenti degli organi  con  funzione  di  supervisione  strategica,
gestione e controllo e del restante personale; 
    ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari  (es.
stock option); 
    iii. i criteri per la determinazione degli importi  eventualmente
da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro
o di cessazione anticipata dalla carica di tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione, nel rispetto,  per  il  personale  piu'  rilevante,  di
quanto previsto nella Sezione III, par. 1.2 e par. 2.2.2. 
  Solo se previsto dallo  statuto,  in  sede  di  approvazione  delle
politiche di remunerazione  e  incentivazione,  l'assemblea  delibera
(20) sull'eventuale proposta dell'organo con funzione di supervisione
strategica di  fissare  un  limite  al  rapporto  tra  la  componente
variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore  a
1:1, secondo quanto stabilito nella Sezione III, par. 1 (21) . 
  Nel caso di  gruppi,  l'assemblea  competente  a  deliberare  sulla
proposta di fissare un limite superiore a 1:1 e' quella  della  banca
in cui opera il  personale  a  cui  la  decisione  si  riferisce.  La
societa' capogruppo puo' esprimere voto favorevole sulla proposta  di
aumento del limite sottoposta all'approvazione dell'assemblea di  una
banca del gruppo soltanto se la politica di remunerazione del  gruppo
(approvata dall'assemblea della capogruppo) consente alle banche  del
gruppo di elevare detto limite o se l'assemblea della  capogruppo  si
e' comunque espressa favorevolmente in questo senso. 
  La  remunerazione  per  particolari  cariche  dei  componenti   del
consiglio di sorveglianza e' determinata dall'assemblea (22) 
  L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da
parte  dell'assemblea  e'   volta   ad   accrescere   il   grado   di
consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito  ai  costi
complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di  remunerazione  e
incentivazione prescelto. 
  All'assemblea  e'  percio'  sottoposta  un'informativa   chiara   e
completa  sulle  politiche  e  sulle  prassi   di   remunerazione   e
incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le  ragioni,
le  finalita'  e  le  modalita'  di  attuazione  delle  politiche  di
remunerazione; il controllo svolto sulle medesime; le caratteristiche
relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto  agli
indirizzi e agli obiettivi definiti; la  conformita'  alla  normativa
applicabile;   le   principali   informazioni   sul    processo    di
identificazione del personale piu' rilevante e  sui  relativi  esiti,
ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni (cfr.  Sezione
I, par. 6 e par. 6.1); le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi
e  ai  processi  gia'   approvati;   l'evoluzione   delle   dinamiche
retributive, anche rispetto al trend  del  settore;  eventuali  parti
delle presenti disposizioni che risultino in contrasto con il diritto
nazionale di paesi terzi in cui sono insediate societa' del gruppo. A
questi  fini,  all'assemblea  sono  fornite  almeno  le  informazioni
indicate nella Sezione VI, par. 3. 
  Per assicurare la dovuta trasparenza verso  la  compagine  sociale,
gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le  banche
che hanno adottato il modello dualistico. 
  Le banche non quotate facenti parte di gruppi, anche se  filiazioni
di una societa' capogruppo di un gruppo bancario avente  sede  in  un
altro Stato membro dell'Unione  Europea,  considerato  che  non  sono
tenute alla redazione di un  proprio  documento  sulle  politiche  di
remunerazione e incentivazione ai sensi  della  Sezione  I,  par.  8,
sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto
dalla capogruppo relativamente ai punti i) e ii);  su  questi  stessi
punti  anche  l'informativa  ex  post  puo'  essere   resa   fornendo
all'assemblea  quella  predisposta  dalla  societa'  capogruppo.  Con
riferimento al punto iii), la banca predispone un autonomo  documento
con cui fornisce separata informativa sia ex ante sia ex post. 
 
  2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e  del
comitato per le remunerazioni 
  L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone
all'assemblea  e  riesamina,  con  periodicita'  almeno  annuale,  la
politica di remunerazione e incentivazione ed e'  responsabile  della
sua  corretta  attuazione;  esso  approva  gli  esiti  dell'eventuale
procedimento di esclusione del personale piu' rilevante di  cui  alla
Sezione I, par. 6.1, e ne rivede periodicamente i relativi criteri. 
  Esso assicura,  inoltre,  che  la  politica  di  remunerazione  sia
adeguatamente documentata e accessibile all'interno  della  struttura
aziendale e che siano note al personale le conseguenze  di  eventuali
violazioni normative o di codici etici o di condotta. 
  Per garantire una corretta  applicazione  di  quanto  previsto  dal
presente Capitolo, le funzioni aziendali competenti (in  particolare:
gestione  dei  rischi,  compliance,  risorse  umane,   pianificazione
strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di  definizione
delle politiche di remunerazione e incentivazione con modalita'  tali
da assicurarne un contributo efficace  e  preservare  l'autonomia  di
giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli  anche  ex  post;
conseguentemente, il coinvolgimento della compliance in  questa  fase
consiste nell'esprimere una valutazione in  merito  alla  rispondenza
delle  politiche  di  remunerazione  e   incentivazione   al   quadro
normativo. 
  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  definisce  i
sistemi di remunerazione  e  incentivazione  almeno  per  i  seguenti
soggetti:  i  consiglieri  esecutivi;   i   direttori   generali;   i
condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i
responsabili delle principali 
  linee di business, funzioni aziendali o  aree  geografiche;  coloro
che riportano direttamente agli organi con funzione  di  supervisione
strategica, gestione e controllo; i responsabili e  il  personale  di
livello piu' elevato delle funzioni aziendali di controllo. Esso,  in
particolare, assicura che detti sistemi siano coerenti con le  scelte
complessive  della  banca  in  termini  di  assunzione  dei   rischi,
strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo  societario
e dei controlli interni. 
  L'organo con funzione  di  supervisione  strategica  assicura,  tra
l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei
a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari  e
statutarie  nonche'  di  eventuali  codici  etici  o   di   condotta,
promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi. 
  Le banche istituiscono il comitato remunerazioni nei casi e secondo
le modalita' indicate nel Capitolo 1,  Sezione  IV,  par.  2.3.1.  In
aggiunta, affinche' gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione
e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della  banca
dei suoi profili di  rischio,  capitale  e  liquidita',  il  comitato
remunerazioni   eventualmente   istituito   puo'   avvalersi    della
collaborazione di esperti, anche esterni, in tali materie (23) . 
  Si richiama quanto stabilito ai sensi del Capitolo 1,  Sezione  IV,
par. 2.3.1, nota n. 10. 
  Il comitato remunerazioni: 
  - ha compiti di proposta sui compensi del personale i  cui  sistemi
di  remunerazione  e  incentivazione  sono  decisi  dall'organo   con
funzione di supervisione  strategica  secondo  quanto  stabilito  dal
presente paragrafo; 
  - ha compiti consultivi in materia di  determinazione  dei  criteri
per i compensi di tutto il personale piu' rilevante; 
  - si esprime, anche avvalendosi delle informazioni  ricevute  dalle
funzioni  aziendali  competenti,  sugli   esiti   del   processo   di
identificazione  del  personale  piu'  rilevante,  ivi  comprese   le
eventuali esclusioni, ai sensi della Sezione II, par. 6.1; 
  - vigila direttamente  sulla  corretta  applicazione  delle  regole
relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali
di controllo, in  stretto  raccordo  con  l'organo  con  funzione  di
controllo; 
  -  cura  la  preparazione  della   documentazione   da   sottoporre
all'organo con funzione di supervisione strategica  per  le  relative
decisioni; 
  - collabora con gli altri comitati interni all'organo con  funzione
di supervisione strategica, in particolare con  il  comitato  rischi,
ove presente (24) ; 
  - assicura il coinvolgimento delle  funzioni  aziendali  competenti
nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi  di
remunerazione e incentivazione; 
  - si esprime, anche avvalendosi delle informazioni  ricevute  dalle
funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi  di
performance  cui  sono   legati   i   piani   di   incentivazione   e
sull'accertamento delle altre condizioni poste per  l'erogazione  dei
compensi; 
  - fornisce adeguato riscontro  sull'attivita'  svolta  agli  organi
aziendali, compresa l'assemblea dei soci. 
  Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri  compiti,  il
comitato remunerazioni ha accesso alle informazioni aziendali  a  tal
fine rilevanti e dispone  delle  risorse  finanziarie  sufficienti  a
garantirne l'indipendenza operativa. 
  Quando non e' presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono
svolte  dall'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica,  in
particolare con il contributo dei componenti indipendenti. 
 
  3. Funzioni aziendali di controllo 
  Le  funzioni  aziendali  di  controllo  delle  banche  collaborano,
ciascuna secondo le rispettive competenze, e - in materia di  servizi
e attivita' d'investimento - in conformita' ai criteri  di  cui  alla
Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011,  per
assicurare l'adeguatezza e la  rispondenza  alla  presente  normativa
delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e il  loro
corretto funzionamento. 
  Nel caso di gruppi bancari,  le  funzioni  aziendali  di  controllo
della  societa'  capogruppo  e  quelle  delle  societa'   controllate
collaborano e si scambiano tutte le informazioni rilevanti. 
  La funzione di controllo dei rischi (risk management) contribuisce,
tra l'altro, ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e
incentivazione con il quadro di  riferimento  per  la  determinazione
della propensione al rischio della banca ("RAF"), anche attraverso la
definizione  degli  indicatori  di  rischio  da  utilizzare   per   i
meccanismi di correzione (ex ante ed ex post),  e  si  esprime  sulla
corretta attivazione di questi ultimi. 
  La funzione di conformita' (compliance) verifica, tra l'altro,  che
il sistema premiante aziendale sia  coerente  con  gli  obiettivi  di
rispetto delle norme, dello statuto nonche' di eventuali codici etici
o altri standard di condotta applicabili alla banca (25)  ,  in  modo
che siano opportunamente contenuti i rischi  legali  e  reputazionali
insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela. 
  La funzione di revisione interna  (internal  audit)  verifica,  tra
l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di
remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. 
  Le evidenze riscontrate e le  eventuali  anomalie  sono  portate  a
conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di
eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini  di
una pronta informativa alla  Banca  centrale  europea  o  alla  Banca
d'Italia. Gli esiti della verifica condotta sono portati  annualmente
a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale  verifica  la
banca puo'  avvalersi  anche  di  soggetti  esterni,  secondo  quanto
stabilito nella disciplina  della  Banca  d'Italia  sul  sistema  dei
controlli interni purche' ne sia assicurata  l'indipendenza  rispetto
alla funzione di gestione. 
 

(19) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF,  nelle
     banche che adottano il sistema dualistico vanno  assegnate  alla
     competenza del consiglio  di  sorveglianza:  (i)  l'approvazione
     delle politiche di remunerazione e  incentivazione  relative  ai
     dipendenti o  ai  collaboratori  non  legati  alla  societa'  da
     rapporti di lavoro subordinato; (ii)  per  le  sole  banche  non
     quotate (ne'  emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  tra  il
     pubblico ai sensi dell'art. 116 TUF), l'approvazione  dei  piani
     di compensi basati su  strumenti  finanziari  per  dipendenti  o
     collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti  di  lavoro
     subordinato. 

(20) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del  TUB,  il
     personale che sia azionista della banca si astiene in ogni  caso
     dalla deliberazione assembleare di approvazione  di  un  aumento
     del limite che riguarda la propria remunerazione. 

(21) L'assemblea e' informata sul fatto che nel  limite  al  rapporto
     variabile/fisso ricadono  anche  gli  importi  eventualmente  da
     riconoscere sotto forma di benefici pensionistici  discrezionali
     o in vista o  in  occasione  della  conclusione  anticipata  del
     rapporto di lavoro o cessazione anticipata  dalla  carica  (cfr.
     Sezione III, par. 2.2.1 e 2.2.2). 

(22) Cfr.  art.  2364-bis,  comma  1,  n.  2),  e  art.  2402   c.c.,
     applicabili al consiglio  di  sorveglianza  ai  sensi  dell'art.
     2409-quaterdecies, comma 1, c.c. 

(23) E' opportuno che il risk manager  partecipi  alle  riunioni  del
     comitato remunerazioni soprattutto per assicurare che i  sistemi
     di incentivazione siano adeguatamente corretti per  tener  conto
     di tutti i  rischi  assunti  dalla  banca,  secondo  metodologie
     coerenti con quelle che la banca  adotta  per  la  gestione  dei
     rischi. 

(24) Cfr. Capitolo 1 per i compiti  attribuiti  al  comitato  rischi;
     questo,  qualora  istituito,  nell'ambito  delle  politiche   di
     remunerazione e incentivazione, esamina se gli incentivi forniti
     dal sistema di  remunerazione  tengono  conto  dei  rischi,  del
     capitale,  della  liquidita';  cio'  non  pregiudica  i  compiti
     assegnati al comitato remunerazioni, con il  quale  deve  essere
     assicurato un adeguato coordinamento. 

(25) In questo ambito, la funzione risorse umane fornisce il  proprio
     supporto alla funzione di conformita', assicurando, tra l'altro,
     la coerenza tra le politiche e le procedure  di  gestione  delle
     risorse umane e i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
     della banca.