(Disposizioni di Vigilanza-Sezione III)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Sezione  III  -  La  struttura  dei  sistemi  di  remunerazione   e
incentivazione 
  ------------------------------------------------------------------- 
 
                             SEZIONE III 
 
     LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE 
 
  1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa 
  1.1. Bilanciamento tra componente variabile e componente fissa 
  L'intera remunerazione e' divisa tra la componente fissa  e  quella
variabile; tra queste due componenti vi e' una rigorosa distinzione. 
  Il  rapporto  tra  la  componente  fissa  e  quella  variabile   e'
opportunamente bilanciato, puntualmente  determinato  e  attentamente
valutato in  relazione  alle  caratteristiche  della  banca  e  delle
diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il
personale piu'  rilevante.  La  componente  fissa  e'  sufficiente  a
consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente  -  e,  in
casi estremi, anche azzerarsi - in relazione ai  risultati,  corretti
per i rischi effettivamente conseguiti (26) . 
  Le banche fissano ex ante  limiti  all'incidenza  della  componente
variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. 
 
  1.2. Limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa 
  Il rapporto tra  la  componente  variabile  e  quella  fissa  della
remunerazione individuale del personale piu' rilevante non supera  il
100% (rapporto di 1:1); il limite puo' essere tuttavia elevato,  solo
se previsto dallo statuto, in base a una decisione dell'assemblea: in
questo caso,  lo  statuto  attribuisce  all'assemblea  il  potere  di
fissare - secondo la procedura di seguito indicata - un rapporto piu'
elevato, ma comunque non superiore al  200%  (rapporto  di  2:1).  E'
possibile individuare rapporti differenti (entro il limite del  200%)
per singoli  individui  o  categorie  di  personale;  in  ogni  caso,
l'individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una
medesima categoria di personale e' eccezionale  ed  e'  adeguatamente
motivata. 
  La delibera assembleare e'  assunta  su  proposta  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica, che indichi almeno: le  funzioni
a  cui  appartengono  i  soggetti  interessati  dalla  decisione  con
indicazione, per ciascuna  funzione,  del  loro  numero;  le  ragioni
sottostanti  alla  proposta  di  aumento;  le   implicazioni,   anche
prospettiche, sulla capacita' della banca di continuare a  rispettare
tutte le regole prudenziali. 
  Lo statuto prevede che la  proposta  dell'organo  con  funzione  di
supervisione  strategica  sia  approvata   dall'assemblea   ordinaria
quando: 
  - l'assemblea e'  costituita  con  almeno  la  meta'  del  capitale
sociale e la deliberazione e'  assunta  con  il  voto  favorevole  di
almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; 
 
  - la deliberazione e' assunta con il voto favorevole di almeno  3/4
del capitale rappresentato in assemblea, qualunque  sia  il  capitale
sociale con cui l'assemblea e' costituita. 
  Per le banche costituite  in  forma  di  societa'  cooperativa,  le
percentuali di capitale sopra indicate sono rapportate al numero  dei
soci. 
  L'organo con funzione di  supervisione  strategica  trasmette  alla
Banca centrale europea o alla Banca d'Italia: 
  - almeno 60 giorni prima della data in cui e' fissata la  decisione
assembleare, la proposta che  intende  sottoporre  all'assemblea  dei
soci,  munita  delle  relative  indicazioni  e  di  evidenze  atte  a
dimostrare che il limite piu' elevato o i limiti piu' elevati, per il
personale  piu'  rilevante  o  per  alcune  categorie  di  esso,  non
pregiudicano  il  rispetto  della   normativa   prudenziale   e,   in
particolare, di quella riguardante i requisiti in  materia  di  fondi
propri; 
  - senza ritardo, e comunque entro  30  giorni  dalla  data  in  cui
l'assemblea dei soci ha assunto la delibera di aumento del limite, la
decisione dell'assemblea, con indicazione del  limite  o  dei  limiti
approvati per ciascuna categoria di personale interessata, attraverso
la compilazione della tabella di cui all'Allegato B. 
  Se l'assemblea approva l'aumento  del  limite,  non  e'  necessario
negli anni successivi sottoporre all'assemblea una nuova delibera,  a
condizione che non siano cambiati i presupposti sulla base dei  quali
l'aumento e' stato deliberato, il personale a cui esso si riferisce e
la misura  stessa  del  limite.  In  ogni  caso,  nella  politica  di
remunerazione e' data adeguata informativa  sull'aumento  del  limite
precedentemente approvato e sulle motivazioni per  cui  esso  non  e'
sottoposto a nuova delibera assembleare. 
  L'assemblea puo' comunque deliberare, in qualsiasi  momento,  sulla
riduzione del limite superiore a 1:1, con le maggioranze previste per
l'assemblea  ordinaria;   entro   cinque   giorni   dalla   decisione
assembleare, la banca informa la Banca Centrale Europea  o  la  Banca
d'Italia della deliberazione assunta. 
  Quanto piu' alta e' l'incidenza della parte  variabile  sul  fisso,
tanto piu' rigorosi  sono  i  criteri  adottati  nel  rispetto  delle
condizioni di cui al par. 2.1. 
 
  2. Remunerazione variabile 
 
  2.1  Struttura  della  componente  variabile   e   indicazioni   su
particolari politiche di remunerazione 
  Le regole di questo  paragrafo  sono  volte  ad  assicurare  che  i
sistemi di remunerazione e incentivazione rispondano  agli  obiettivi
fondamentali  della  regolamentazione:  collegamento  con  i  rischi,
compatibilita' con i livelli di capitale e  liquidita',  orientamento
al medio-lungo termine, rispetto delle regole.  Le  disposizioni  non
impongono un unico schema di incentivazione,  ma  lasciano  spazio  a
diverse soluzioni; la scelta di quello piu'  appropriato  e'  rimessa
alle responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali. 
      La componente variabile rispetta i seguenti criteri: 
  1.  la  componente  variabile  e'  parametrata  a   indicatori   di
performance misurata al netto dei rischi e  coerenti  con  le  misure
utilizzate a fini gestionali dalla funzione di risk  management  (cd.
ex ante risk adjustment); il periodo di valutazione della performance
(accrual period) e' almeno annuale e,  preferibilmente,  pluriennale;
esso tiene conto dei  livelli  delle  risorse  patrimoniali  e  della
liquidita' necessari a fronteggiare le attivita'  intraprese  (27)  .
Indipendentemente  dalle  modalita'   (top-down   o   bottom-up)   di
determinazione, l'ammontare complessivo  di  remunerazione  variabile
(bonus pool) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene  conto
di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari.
I parametri a cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono  ben
individuati, oggettivi e  di  immediata  valutazione.  Qualora  siano
utilizzate valutazioni discrezionali, sono chiari e predeterminati  i
criteri su cui queste si basano e l'intero  processo  decisionale  e'
opportunamente esplicitato e documentato. Il bonus pool,  sia  quello
riconosciuto  sia  quello  effettivamente  erogato,  e'   sostenibile
rispetto alla situazione finanziaria della banca e non limita la  sua
capacita'   di   mantenere    o    raggiungere    un    livello    di
patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti (28)  .  Esigenze  di
rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del bonus pool
e/o all'applicazione  di  meccanismi  di  correzione  ex  post  (cfr.
infra). 
  2. La componente variabile tiene conto, anche  ai  fini  della  sua
allocazione e attribuzione, dei rischi e dei risultati della banca  e
del gruppo nel suo complesso, di quelli delle singole  business  unit
e, ove possibile, di  quelli  individuali;  le  variabili  usate  per
misurare i rischi e la performance inoltre  sono  il  piu'  possibile
coerenti con il livello decisionale del singolo. 
  3. La componente variabile e' bilanciata, per  una  quota  pari  ad
almeno il 50%, tra: 
    i. azioni, strumenti ad esse  collegati  o,  per  le  banche  non
quotate, strumenti il cui valore riflette il valore  economico  della
societa'; e 
    ii.  ove  possibile,  gli   altri   strumenti   individuati   nel
Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014 (29) (30) . 
  L'obbligo di riconoscere almeno il 50% della  componente  variabile
complessiva in strumenti finanziari si applica sia alla  parte  della
componente variabile differita ai sensi del punto 4),  sia  a  quella
pagata a pronti (up-front). Se la quota in  strumenti  finanziari  e'
superiore al 50% della remunerazione variabile complessiva, la  parte
in strumenti finanziari da  differire  e'  maggiore  della  parte  in
strumenti finanziari pagabile up-front. 
  Al fine di allineare gli  incentivi  con  gli  interessi  di  lungo
termine della banca, gli strumenti previsti dal presente  punto  sono
soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo  di
mantenimento   o   retention),   individuato   nella   politica    di
remunerazione  e  incentivazione  definita  dalla  banca.  Le  banche
fissano i periodi di retention sulla base  di  idonei  criteri  e  ne
danno adeguata  evidenza  nella  documentazione  sulle  politiche  di
remunerazione e incentivazione (31) . Il periodo di retention non  e'
inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti  finanziari  differiti  il
periodo di retention puo' essere ridotto a non meno di 6 mesi  quando
la componente  variabile  e'  differita  per  almeno  5  anni  ed  e'
riconosciuta a soggetti diversi da  quelli  indicati  nel  successivo
punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo di retention  di
almeno 1 anno). Per gli strumenti finanziari differiti il periodo  di
mantenimento inizia dal momento in cui la remunerazione differita  (o
una sua quota) e' corrisposta. 
  4. La componente variabile e' soggetta, per una quota  almeno  pari
al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo  non
inferiore a 3-5 anni, in modo  da  tenere  conto  dell'andamento  nel
tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di malus)  (32)
.  Qualora   la   componente   variabile   rappresenti   un   importo
particolarmente elevato, la percentuale da differire non e' inferiore
al 60%. 
  Per importo di remunerazione variabile particolarmente  elevato  si
intende il minore  tra:  i)  il  25  per  cento  della  remunerazione
complessiva media degli high earners italiani,  come  risultante  dal
piu'  recente  rapporto  pubblicato  dall'EBA;  ii)   10   volte   la
remunerazione complessiva media dei dipendenti della banca. Le banche
indicano nelle proprie  politiche  di  remunerazione  il  livello  di
remunerazione  variabile  che  per  esse   rappresenta   un   importo
particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento  con  cadenza
almeno triennale. 
  Nelle banche  di  maggiori  dimensioni  e  complessita'  operativa,
almeno  per  i  consiglieri  esecutivi,  il  direttore  generale,   i
condirettori generali, i  vice  direttori  generali  e  altre  figure
analoghe, i responsabili delle principali  aree  di  business  (e  di
quelle con maggior  profilo  di  rischio,  es.  investment  banking),
funzioni aziendali o aree geografiche, nonche'  per  coloro  i  quali
riportano direttamente  agli  organi  con  funzione  di  supervisione
strategica, gestione  e  controllo:  i)  la  durata  del  periodo  di
differimento non e' inferiore a 5 anni; ii) piu' del 50% della  parte
differita e' composta da strumenti  finanziari  (33)  .  Nelle  altre
banche, le previsioni di cui al presente capoverso  si  applicano  in
presenza di un importo  di  remunerazione  variabile  particolarmente
elevato. 
  Le banche stabiliscono i periodi  di  differimento  sulla  base  di
idonei criteri e ne  danno  adeguata  evidenza  nella  documentazione
sulle politiche di remunerazione  (34)  .  La  quota  differita  puo'
essere corrisposta secondo un criterio pro rata, a condizione che  la
frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine  del  periodo
di valutazione (accrual period) e il pagamento della prima quota deve
intercorrere almeno un anno. I dividendi e gli interessi che maturano
nel corso del periodo di differimento sugli strumenti  finanziari  di
cui al punto 3) non  possono  essere  corrisposti  al  personale  ne'
durante detto periodo ne' al termine di esso; sulla parte  per  cassa
possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato. 
  5. La componente variabile  e'  sottoposta,  attraverso  specifiche
pattuizioni, a meccanismi di correzione ex post (malus e  claw  back)
idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance  al  netto
dei rischi effettivamente assunti o conseguiti  (35)  e  patrimoniali
nonche'  a  tener  conto  dei  comportamenti  individuali  (36)  ;  i
meccanismi conducono quindi a una riduzione, anche  significativa,  o
all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto  in
caso  di  risultati  significativamente  inferiori   agli   obiettivi
prestabiliti o negativi  o  quando  la  banca  non  e'  in  grado  di
mantenere o ripristinare  una  solida  base  di  capitale.  La  banca
individua  criteri  e  presupposti  per  l'applicazione   di   questi
meccanismi: 
    a) sono soggetti a claw back almeno  gli  incentivi  riconosciuti
e/o  pagati  ai  soggetti  che  abbiano  determinato  o  concorso   a
determinare: 
       -  comportamenti  non  conformi  a  disposizioni   di   legge,
regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o  di  condotta
applicabili alla banca, da cui sia derivata una perdita significativa
per la banca o per la clientela; 
       - ulteriori  comportamenti  non  conformi  a  disposizioni  di
legge, regolamentari o statutarie o a eventuali  codici  etici  o  di
condotta applicabili alla banca, nei  casi  da  questa  eventualmente
previsti; 
       - violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo  26
o, quando il soggetto e' parte interessata, dell'articolo 53, commi 4
e ss., del TUB  o  degli  obblighi  in  materia  di  remunerazione  e
incentivazione; 
       - comportamenti fraudolenti o di colpa  grave  a  danno  della
banca. 
  Le banche fissano  nelle  proprie  politiche  di  remunerazione  la
durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le  clausole
di claw back; tale periodo ha  inizio  dal  pagamento  della  singola
quota (up-front o differita) di remunerazione variabile e, almeno con
riferimento alla remunerazione del personale piu'  rilevante,  e'  di
durata non inferiore a 5 anni; 
    b) i meccanismi di malus sono applicati, oltre che nei  casi  sub
a), anche per tener conto  della  performance  al  netto  dei  rischi
effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione
patrimoniale e di liquidita'. 
  I meccanismi di correzione  ex  post  non  possono  condurre  a  un
incremento della remunerazione  variabile  inizialmente  riconosciuta
ne' della remunerazione variabile precedentemente ridotta o  azzerata
a seguito dell'applicazione di malus o claw back. 
  La remunerazione variabile garantita non  e'  ammessa  perche'  non
risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con
la performance e i rischi) (37) ; solo in casi  eccezionali  essa  e'
consentita, nelle banche che rispettano i requisiti prudenziali,  per
l'assunzione  di  nuovo  personale  e  limitatamente  al  primo  anno
d'impiego. Non puo' essere riconosciuta piu' di una volta alla stessa
persona, ne' dalla banca ne' da altra societa' del  gruppo  bancario.
Essa non e' soggetta alle norme sulla struttura  della  remunerazione
variabile;  concorre  alla  determinazione  del  limite  al  rapporto
variabile/fisso della remunerazione del primo anno ai sensi del  par.
1.2 o par. 3, salvo che sia  corrisposta  in  un'unica  soluzione  al
momento dell'assunzione. 
  Una  remunerazione  volta  a  compensare  il  nuovo  personale   da
eventuali contrazioni o  azzeramenti  di  compensi  (per  effetto  di
meccanismi di malus o claw back)  derivanti  da  precedenti  impieghi
attenua l'incentivo delle risorse a  operare  correttamente  e  rende
meno stretto il collegamento dei compensi  con  la  performance  e  i
rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata  con
la banca - quale nuovo datore di lavoro - non puo' tenere indenne  il
nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e - fermo restando
il caso della  remunerazione  variabile  garantita  -  e'  ovviamente
soggetta a tutte le regole applicabili  in  base  alle  politiche  di
remunerazione e incentivazione della banca (es. limiti  ai  compensi;
obblighi  di  differimento  e  retention;  pagamento   in   strumenti
finanziari; malus; claw back, etc.). 
  Sono ammesse,  in  presenza  di  motivate  e  documentate  ragioni,
remunerazioni legate alla permanenza del  personale  (c.d.  retention
bonus) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento
(es.   processo    di    ristrutturazione    aziendale,    operazione
straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima  del
termine del periodo o del  verificarsi  dell'evento  e,  sebbene  non
collegate  a  obiettivi  di  performance,  costituiscono   forme   di
remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a
queste applicabili,  ivi  comprese  quelle  sul  limite  al  rapporto
variabile/fisso. Ai fini del  calcolo  di  questo  limite,  l'importo
riconosciuto a titolo di  retention  bonus  e'  computato  per  quote
uguali in ciascun anno del periodo di permanenza (pro rata  lineare),
oppure  come  importo  unico  nell'anno  in  cui  la  condizione   di
permanenza e' soddisfatta.  I  retention  bonus  non  possono  essere
utilizzati  per  tenere  indenne  il  personale  dalla  riduzione   o
dall'azzeramento  della   remunerazione   variabile   derivanti   dai
meccanismi di correzione ex ante ed ex post. 
  Sono altresi' ammessi piani di incentivazione a lungo termine (c.d.
long-term incentive plan) che si basano su un arco  di  tempo  futuro
pluriennale di valutazione della performance (accrual period) e  che:
i) sono coerenti con gli obiettivi e la durata del  piano  strategico
della  banca;  ii)  prevedono  condizioni  di  performance  chiare  e
predeterminate, che devono essere verificate nel corso  e  alla  fine
del piano affinche' la remunerazione variabile  possa  essere  pagata
non prima della fine del piano stesso. I piani  di  incentivazione  a
lungo termine prevedono che la remunerazione sia riconosciuta  in  un
solo anno, alternativamente: 
      - al momento dell'avvio del  piano,  quando  esso  e'  ancorato
anche  alla  valutazione  di  performance  passate,  relative  almeno
all'anno precedente a quello del riconoscimento. In questo  caso,  il
piano prevede che il periodo di differimento abbia termine non  prima
di  un  anno  da  quando  il  rispetto  dell'ultima   condizione   di
performance e' verificato; 
      - al termine del  periodo  di  valutazione  della  performance,
quando il piano e' basato solo sulla valutazione di condizioni future
di performance. 
  I piani di incentivazione a lungo termine sono soggetti a tutte  le
regole applicabili alla componente variabile della remunerazione (ivi
comprese  quelle  sul  limite  al   rapporto   variabile/fisso,   sul
differimento, sull'uso di strumenti finanziari). Ai fini del  calcolo
del limite al rapporto  variabile/fisso  ,  l'importo  del  piano  di
incentivazione a lungo termine e' computato per intero  nell'anno  in
cui esso e' riconosciuto; e'  tuttavia  ammessa  la  possibilita'  di
computare detto importo, secondo un criterio pro  rata  lineare,  nel
limite relativo a ogni anno di durata del piano di  incentivazione  a
lungo  termine,  quando  questo,  considerato  anche  il  periodo  di
differimento, ha una durata superiore a 6 anni (38) . 
 
  2.2.1 Benefici pensionistici discrezionali per  il  personale  piu'
rilevante 
  Nell'applicare le disposizioni  sulla  componente  variabile  della
remunerazione ai benefici pensionistici discrezionali si osservano  i
seguenti criteri: 
     - se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver
maturato  il  diritto  al  pensionamento,  i  benefici  pensionistici
discrezionali sono investiti negli strumenti definiti  al  par.  2.1,
punto 3, tenuti in custodia dalla banca per un periodo di cinque anni
e soggetti a meccanismi di aggiustamento ex post in  conformita'  con
il par. 2.1, punto 5; 
     - se il rapporto di lavoro cessa con diritto  alla  pensione,  i
benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al  dipendente
sotto  forma  di  strumenti  definiti  al  par.  2.1,  punto   3,   e
assoggettati a un periodo di mantenimento (retention) di cinque anni. 
  I benefici pensionistici  discrezionali  concorrono,  insieme  alle
altre componenti della remunerazione variabile, al calcolo del limite
al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2. 
 
  2.2.2 Importi pattuiti in vista o in  occasione  della  conclusione
anticipata del rapporto  di  lavoro  o  cessazione  anticipata  dalla
carica del personale piu' rilevante (cc.dd.golden parachute) 
  Le pattuizioni, stipulate in vista o in occasione della conclusione
anticipata del rapporto di lavoro  o  per  la  cessazione  anticipata
dalla  carica,  che  prevedono  in   tali   circostanze   l'eventuale
riconoscimento di  pagamenti  o  altri  benefici  al  personale  piu'
rilevante (c.d. golden parachute) assicurano che tale  riconoscimento
sia  opportunamente  giustificato  e  collegato,  attraverso   idonei
meccanismi:  i)  alla  performance,  al  netto  dei  rischi,   e   ai
comportamenti individuali; ii) alla performance, al netto dei rischi,
e ai livelli patrimoniali e di  liquidita'  della  banca  (39)  .  Al
momento del riconoscimento, la banca valuta e documenta  la  corretta
applicazione dei suddetti meccanismi, con riferimento,  tra  l'altro,
alla congruita' degli importi da riconoscere in relazione ai  profili
sub i) e ii). 
  Detti importi sono pattuiti  nel  rispetto  dei  criteri  e  limiti
fissati dall'assemblea dei soci, ai sensi della Sezione II,  par.  1,
punto iii), tenendo conto - tra l'altro - della durata  del  rapporto
di  lavoro  intercorso.  Essi  sono  assoggettati  alle  disposizioni
previste nel par. 2.1 della presente Sezione (40) - coerentemente con
la categoria  di  appartenenza  della  banca  ("maggiore",  "minore",
"intermedia") - quale che sia il titolo, la qualificazione  giuridica
e la motivazione economica per i quali vengono assegnati (41) . 
  Le previsioni dei capoversi che precedono  non  si  applicano  agli
importi riconosciuti a titolo di patto di  non  concorrenza,  per  la
quota che non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa. 
  In assenza di criteri e limiti (in  termini  di  annualita'  fissa)
approvati dall'assemblea dei soci (cfr. Sezione  II,  par.  1,  lett.
iii), i golden parachute non possono essere riconosciuti. 
  I golden parachute sono inclusi nel calcolo del limite al  rapporto
variabile/fisso di cui al par. 1.2 o par. 3  della  presente  Sezione
relativo all'ultimo anno  di  rapporto  di  lavoro  o  permanenza  in
carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti: 
     i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che,  per
ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima  annualita'  di
remunerazione fissa; 
     ii) nell'ambito di un accordo tra la banca e  il  personale,  in
qualunque sede raggiunto, per la  composizione  di  una  controversia
attuale  o  potenziale,  se  calcolati  sulla  base  di  una  formula
predefinita contenuta nella politica di remunerazione della banca. 
 
  2.2.3 Deroghe 
  Le regole previste dai par. 1, 2.1, 2.2.1 e  2.2.2  della  presente
Sezione non  si  applicano  agli  importi  pattuiti  in  vista  o  in
occasione della conclusione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro  o
cessazione dalla carica sia del  personale  piu'  rilevante  sia  del
restante  personale  nell'ambito  di  operazioni  straordinarie  (es.
fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, purche' rispettino
congiuntamente le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a
logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della
compagine del personale,  ii)  sono  di  ammontare  non  superiore  a
100.000 euro; iii) prevedono meccanismi di  claw  back,  che  coprono
almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave  a  danno
della banca. 
  Le regole previste dai parr. 1 e 2.1 della presente Sezione, non si
applicano agli incentivi agli esodi, connessi  anche  con  operazioni
straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale,
e  riconosciuti  al  personale  non  rilevante,  purche'   rispettino
congiuntamente le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a
logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della
compagine del personale;  ii)  favoriscono  l'adesione  a  misure  di
sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per
la generalita' dei dipendenti; iii) non producono effetti  distorsivi
ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono meccanismi  di
claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti  fraudolenti  o
di colpa grave a danno della banca. 
  Le regole di cui ai parr. 1 e 2.1 non  si  applicano  agli  importi
riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale
diverso  da  quello  piu'  rilevante,  a  titolo  di  patto  di   non
concorrenza, per la quota  che  non  eccede  l'ultima  annualita'  di
remunerazione fissa. 
 
  3.	Compensi  dei  consiglieri   non   esecutivi,   dei   componenti
dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni
aziendali di controllo 
  Per i consiglieri non esecutivi sono di norma evitati meccanismi di
incentivazione. Ove presenti, essi rappresentano comunque  una  parte
non significativa della remunerazione, sono coerenti  con  i  compiti
svolti e sono definiti nel rigoroso rispetto dei criteri indicati  al
paragrafo 2.1; fermo quanto previsto  dal  par.  2.1,  punto  3,  gli
strumenti finanziari utilizzati per  il  pagamento  della  componente
variabile sono soggetti a retention sino al termine o  alla  scadenza
del mandato (42) . Lo stesso vale per la remunerazione del presidente
dell'organo con funzione di supervisione strategica, considerato  che
tale figura non svolge un ruolo esecutivo. 
  L'ammontare della  remunerazione  del  presidente  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica e' coerente con il ruolo centrale
a esso attribuito ed e' determinato ex ante in  misura  comunque  non
superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice  dell'organo
con  funzione  di  gestione   (amministratore   delegato,   direttore
generale, etc.), salva diversa decisione adottata  dall'assemblea  se
previsto dallo statuto,  su  proposta  dell'organo  con  funzione  di
supervisione strategica e con i  quorum  costitutivi  e  deliberativi
indicati al paragrafo 1.2. 
  Ai componenti dell'organo con funzione  di  controllo  e'  preclusa
ogni forma di remunerazione variabile. 
  La componente variabile, se presente, e'  contenuta  per  tutto  il
personale delle funzioni aziendali  di  controllo  e  della  funzione
risorse umane  e,  ove  presente,  per  il  dirigente  preposto  alla
redazione dei documenti contabili  societari  previsto  dall'articolo
154-bis del TUF, ed e' assoggettata con particolare rigore alle norme
indicate nel par. 2.1. I meccanismi di incentivazione,  se  presenti,
sono coerenti con i compiti assegnati e  indipendenti  dai  risultati
conseguiti dalle aree soggette a controllo; sono pertanto da  evitare
bonus  collegati  ai  risultati  economici.  E'  invece   ammissibile
subordinare (cd.  "gate")  l'attribuzione  della  parte  variabile  a
obiettivi di sostenibilita' aziendale (es.  contenimento  dei  costi;
rafforzamento del capitale) a condizione che cio' non  sia  fonte  di
possibili conflitti di interesse. 
  Per  il  personale  piu'  rilevante  delle  funzioni  aziendali  di
controllo,  i  compensi  fissi  sono   di   livello   adeguato   alle
significative responsabilita' e all'impegno  connesso  con  il  ruolo
svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa  della
remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo. 
 

(26) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere  innanzitutto
     l'esperienza professionale e  le  responsabilita'  organizzative
     pertinenti  quali  indicate  nella  descrizione  delle  funzioni
     figurante  nelle  condizioni  di  impiego.  Alcuni  criteri   da
     considerare  per  determinare  il  rapporto  tra  la  componente
     variabile e quella fissa sono: il tipo di attivita' svolta dalla
     societa'  di  appartenenza;   le   finalita'   societarie   (es.
     mutualistiche); la qualita' dei  sistemi  di  misurazione  della
     performance e di correzione per i rischi; le mansioni e  livello
     gerarchico   del   personale;   i   livelli    complessivi    di
     patrimonializzazione. Per il  personale  la  cui  attivita'  non
     incide sul profilo di  rischio  della  banca  o  del  gruppo  la
     remunerazione puo' essere tutta o quasi tutta fissa. 

(27) A titolo esemplificativo  possono  essere  parametri  idonei  il
     RAROC, il RORAC, il RARORAC,  l'EVA,  mentre  profitti,  ricavi,
     prezzo di mercato delle azioni o il loro rendimento  totale  non
     sono sufficienti a incorporare  adeguatamente  i  rischi  in  un
     orizzonte temporale non breve. Qualora si faccia  riferimento  a
     misure  di  performance  puramente  contabili,  queste  dovranno
     essere  rettificate  per  tener  conto  delle   perdite   attese
     attraverso la determinazione delle rettifiche di bilancio e  del
     costo del capitale complessivo, come stimato ai fini dell'ICAAP. 

(28) In caso di banche sottoposte ad  amministrazione  straordinaria,
     la   remunerazione   variabile   complessiva,   riconosciuta   o
     effettivamente erogata,  e'  azzerata  salvo  che  i  commissari
     straordinari, inclusi  quelli  in  temporaneo  affiancamento  ai
     sensi dell'articolo 75-bis TUB, non ritengano  opportuno  -  per
     agevolare gli obiettivi di risanamento - confermarla  in  misura
     comunque significativamente contenuta. 

(29) Gli strumenti previsti nel regolamento  sono:  a)  strumenti  di
     capitale aggiuntivo di classe 1; b)  strumenti  di  capitale  di
     classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti
     dal regolamento stesso. La scelta nell'uso e nella  combinazione
     di  queste  tre  tipologie  di   strumenti   e'   rimessa   agli
     intermediari. 

(30) Nell'ambito  dei  poteri  di  intervento  ad   essa   attribuiti
     l'autorita' di vigilanza puo' imporre restrizioni al tipo e alla
     configurazione degli strumenti di  cui  ai  punti  i)  e  ii)  o
     vietarne alcuni. 

(31) La durata del periodo di retention puo' variare, ad esempio,  in
     relazione  a:  la  durata  media  degli  attivi;  le   posizioni
     gerarchiche e i sistemi  di  limiti  all'assunzione  dei  rischi
     nelle   diverse   unita'   di   business;   l'ammontare    della
     remunerazione  variabile;  la  qualita'  e   l'accuratezza   dei
     meccanismi di ex ante risk-adjustment (es.  orizzonte  temporale
     preso  a  riferimento  per  la  misurazione  della  performance,
     capacita'  di  incorporare  anche  i  rischi  meno  probabili  o
     estremi). 

(32) Si richiama  a  questo  proposito  il  successivo  punto  5  del
     presente paragrafo, secondo cui l'ammontare da corrispondere, in
     via  differita,  al  personale  dipende  dall'applicazione   dei
     meccanismi di correzione per i rischi. 

(33) Ne discende, per  quanto  previsto  dal  punto  3  del  presente
     paragrafo, che la remunerazione variabile complessiva di  questi
     soggetti  e'  corrisposta  per  piu'  del   50%   in   strumenti
     finanziari. 

(34) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri gia'  indicati  per
     la determinazione del periodo di retention (cfr. nota 6). 

(35) Non sono sufficienti meccanismi  di  correzione  che  potrebbero
     incorporare  il  rischio  e  la  performance  in  modo  soltanto
     automatico  e  implicito  nello   strumento   di   remunerazione
     utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei  prezzi  di
     mercato). 

(36) Le politiche di  remunerazione  definiscono,  tra  l'altro,  gli
     effetti di eventuali  procedimenti  disciplinari  a  carico  del
     personale sull'applicazione  dei  meccanismi  di  correzione  ex
     post. 

(37) Nel divieto ricadono  varie  forme  di  remunerazione  variabile
     garantita nella prassi identificate come "welcome bonus", "sign-
     on bonus", "minimum bonus", "entry bonus" etc. 

(38) Questa stessa possibilita' e' altresi' riconosciuta per i  piani
     di  incentivazione  che,  considerato  anche   il   periodo   di
     differimento, hanno una durata superiore  a  4  anni:  i)  nelle
     banche di "maggiori dimensioni o complessita' operativa", per il
     personale  diverso  dai  consiglieri  esecutivi,  dal  direttore
     generale, dai condirettori generali, dai vice direttori generali
     e altre figure analoghe, dai responsabili delle principali  aree
     di business, funzioni aziendali o aree geografiche e  da  coloro
     che  riportano  direttamente  agli  organi   con   funzione   di
     supervisione strategica, gestione e controllo; ii)  nelle  altre
     banche, per tutto il personale. 

(39) A questi fini rilevano in ogni caso: per il  profilo  sub  i)  i
     comportamenti e le violazioni elencate al par. 2.1, punto 5; per
     il profilo sub ii) l'eventualita' che la banca sia  beneficiaria
     di un intervento pubblico eccezionale, sia soggetta a misure  di
     intervento  precoce,   ad   amministrazione   straordinaria,   a
     risoluzione  o  a  liquidazione  coatta  amministrativa,  o  non
     disponga, a causa di perdite significative, di una  solida  base
     di capitale. Nelle situazioni sub ii),  ai  fini  dell'eventuale
     riconoscimento di un golden parachute e della determinazione del
     suo ammontare, va tenuto conto, in ogni caso,  dell'esigenza  di
     contenere i costi a carico della banca (in questo ambito si puo'
     considerare il risparmio derivante dalla conclusione  anticipata
     del rapporto di  lavoro  o  dalla  cessazione  anticipata  dalla
     carica). 

(40) A titolo esemplificativo,  i  golden  parachute  devono  essere:
     collegati  a  indicatori   quali-quantitativi   che   riflettano
     risultati  effettivi  e  duraturi;  corrisposti  in   parte   in
     strumenti finanziari  assoggettati  a  un'adeguata  politica  di
     retention; suddivisi in  una  quota  up-front  e  in  una  quota
     differita per un congruo periodo di tempo; soggetti  a  tutti  i
     meccanismi di correzione ex post (es. malus e claw back). 

(41) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione
     variabile" di cui alla Sez. I, par. 3, rientrano  tra  i  golden
     parachute anche: i) gli importi riconosciuti a titolo  di  patto
     di non concorrenza,; ii) gli importi riconosciuti nell'ambito di
     un accordo per la composizione di  una  controversia  attuale  o
     potenziale, qualunque sia la sede in cui esso  viene  raggiunto;
     iii) l'indennita' di  mancato  preavviso,  per  l'ammontare  che
     eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge. 

(42) Ai fini del rispetto dell'obbligo di retention,  i  rinnovi  non
     costituiscono un'ipotesi di scadenza del mandato.