DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE ------------------------------------------------------------------- Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione Sezione III - La struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione ------------------------------------------------------------------- SEZIONE III LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE 1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa 1.1. Bilanciamento tra componente variabile e componente fissa L'intera remunerazione e' divisa tra la componente fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi e' una rigorosa distinzione. Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile e' opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale piu' rilevante. La componente fissa e' sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente - e, in casi estremi, anche azzerarsi - in relazione ai risultati, corretti per i rischi effettivamente conseguiti (26) . Le banche fissano ex ante limiti all'incidenza della componente variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. 1.2. Limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale piu' rilevante non supera il 100% (rapporto di 1:1); il limite puo' essere tuttavia elevato, solo se previsto dallo statuto, in base a una decisione dell'assemblea: in questo caso, lo statuto attribuisce all'assemblea il potere di fissare - secondo la procedura di seguito indicata - un rapporto piu' elevato, ma comunque non superiore al 200% (rapporto di 2:1). E' possibile individuare rapporti differenti (entro il limite del 200%) per singoli individui o categorie di personale; in ogni caso, l'individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una medesima categoria di personale e' eccezionale ed e' adeguatamente motivata. La delibera assembleare e' assunta su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indichi almeno: le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero; le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacita' della banca di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. Lo statuto prevede che la proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica sia approvata dall'assemblea ordinaria quando: - l'assemblea e' costituita con almeno la meta' del capitale sociale e la deliberazione e' assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; - la deliberazione e' assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea e' costituita. Per le banche costituite in forma di societa' cooperativa, le percentuali di capitale sopra indicate sono rapportate al numero dei soci. L'organo con funzione di supervisione strategica trasmette alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia: - almeno 60 giorni prima della data in cui e' fissata la decisione assembleare, la proposta che intende sottoporre all'assemblea dei soci, munita delle relative indicazioni e di evidenze atte a dimostrare che il limite piu' elevato o i limiti piu' elevati, per il personale piu' rilevante o per alcune categorie di esso, non pregiudicano il rispetto della normativa prudenziale e, in particolare, di quella riguardante i requisiti in materia di fondi propri; - senza ritardo, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui l'assemblea dei soci ha assunto la delibera di aumento del limite, la decisione dell'assemblea, con indicazione del limite o dei limiti approvati per ciascuna categoria di personale interessata, attraverso la compilazione della tabella di cui all'Allegato B. Se l'assemblea approva l'aumento del limite, non e' necessario negli anni successivi sottoporre all'assemblea una nuova delibera, a condizione che non siano cambiati i presupposti sulla base dei quali l'aumento e' stato deliberato, il personale a cui esso si riferisce e la misura stessa del limite. In ogni caso, nella politica di remunerazione e' data adeguata informativa sull'aumento del limite precedentemente approvato e sulle motivazioni per cui esso non e' sottoposto a nuova delibera assembleare. L'assemblea puo' comunque deliberare, in qualsiasi momento, sulla riduzione del limite superiore a 1:1, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria; entro cinque giorni dalla decisione assembleare, la banca informa la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia della deliberazione assunta. Quanto piu' alta e' l'incidenza della parte variabile sul fisso, tanto piu' rigorosi sono i criteri adottati nel rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1. 2. Remunerazione variabile 2.1 Struttura della componente variabile e indicazioni su particolari politiche di remunerazione Le regole di questo paragrafo sono volte ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione rispondano agli obiettivi fondamentali della regolamentazione: collegamento con i rischi, compatibilita' con i livelli di capitale e liquidita', orientamento al medio-lungo termine, rispetto delle regole. Le disposizioni non impongono un unico schema di incentivazione, ma lasciano spazio a diverse soluzioni; la scelta di quello piu' appropriato e' rimessa alle responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali. La componente variabile rispetta i seguenti criteri: 1. la componente variabile e' parametrata a indicatori di performance misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di risk management (cd. ex ante risk adjustment); il periodo di valutazione della performance (accrual period) e' almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale; esso tiene conto dei livelli delle risorse patrimoniali e della liquidita' necessari a fronteggiare le attivita' intraprese (27) . Indipendentemente dalle modalita' (top-down o bottom-up) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile (bonus pool) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari. I parametri a cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, sono chiari e predeterminati i criteri su cui queste si basano e l'intero processo decisionale e' opportunamente esplicitato e documentato. Il bonus pool, sia quello riconosciuto sia quello effettivamente erogato, e' sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca e non limita la sua capacita' di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti (28) . Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del bonus pool e/o all'applicazione di meccanismi di correzione ex post (cfr. infra). 2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi e dei risultati della banca e del gruppo nel suo complesso, di quelli delle singole business unit e, ove possibile, di quelli individuali; le variabili usate per misurare i rischi e la performance inoltre sono il piu' possibile coerenti con il livello decisionale del singolo. 3. La componente variabile e' bilanciata, per una quota pari ad almeno il 50%, tra: i. azioni, strumenti ad esse collegati o, per le banche non quotate, strumenti il cui valore riflette il valore economico della societa'; e ii. ove possibile, gli altri strumenti individuati nel Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014 (29) (30) . L'obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente variabile complessiva in strumenti finanziari si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella pagata a pronti (up-front). Se la quota in strumenti finanziari e' superiore al 50% della remunerazione variabile complessiva, la parte in strumenti finanziari da differire e' maggiore della parte in strumenti finanziari pagabile up-front. Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine della banca, gli strumenti previsti dal presente punto sono soggetti a un divieto di vendita per un periodo adeguato (periodo di mantenimento o retention), individuato nella politica di remunerazione e incentivazione definita dalla banca. Le banche fissano i periodi di retention sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione (31) . Il periodo di retention non e' inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti finanziari differiti il periodo di retention puo' essere ridotto a non meno di 6 mesi quando la componente variabile e' differita per almeno 5 anni ed e' riconosciuta a soggetti diversi da quelli indicati nel successivo punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo di retention di almeno 1 anno). Per gli strumenti finanziari differiti il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) e' corrisposta. 4. La componente variabile e' soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di malus) (32) . Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire non e' inferiore al 60%. Per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende il minore tra: i) il 25 per cento della remunerazione complessiva media degli high earners italiani, come risultante dal piu' recente rapporto pubblicato dall'EBA; ii) 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della banca. Le banche indicano nelle proprie politiche di remunerazione il livello di remunerazione variabile che per esse rappresenta un importo particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento con cadenza almeno triennale. Nelle banche di maggiori dimensioni e complessita' operativa, almeno per i consiglieri esecutivi, il direttore generale, i condirettori generali, i vice direttori generali e altre figure analoghe, i responsabili delle principali aree di business (e di quelle con maggior profilo di rischio, es. investment banking), funzioni aziendali o aree geografiche, nonche' per coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo: i) la durata del periodo di differimento non e' inferiore a 5 anni; ii) piu' del 50% della parte differita e' composta da strumenti finanziari (33) . Nelle altre banche, le previsioni di cui al presente capoverso si applicano in presenza di un importo di remunerazione variabile particolarmente elevato. Le banche stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione (34) . La quota differita puo' essere corrisposta secondo un criterio pro rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (accrual period) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. I dividendi e gli interessi che maturano nel corso del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3) non possono essere corrisposti al personale ne' durante detto periodo ne' al termine di esso; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato. 5. La componente variabile e' sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di correzione ex post (malus e claw back) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (35) e patrimoniali nonche' a tener conto dei comportamenti individuali (36) ; i meccanismi conducono quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o quando la banca non e' in grado di mantenere o ripristinare una solida base di capitale. La banca individua criteri e presupposti per l'applicazione di questi meccanismi: a) sono soggetti a claw back almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: - comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, da cui sia derivata una perdita significativa per la banca o per la clientela; - ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, nei casi da questa eventualmente previsti; - violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto e' parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; - comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca. Le banche fissano nelle proprie politiche di remunerazione la durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di claw back; tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile e, almeno con riferimento alla remunerazione del personale piu' rilevante, e' di durata non inferiore a 5 anni; b) i meccanismi di malus sono applicati, oltre che nei casi sub a), anche per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidita'. I meccanismi di correzione ex post non possono condurre a un incremento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta ne' della remunerazione variabile precedentemente ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione di malus o claw back. La remunerazione variabile garantita non e' ammessa perche' non risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con la performance e i rischi) (37) ; solo in casi eccezionali essa e' consentita, nelle banche che rispettano i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego. Non puo' essere riconosciuta piu' di una volta alla stessa persona, ne' dalla banca ne' da altra societa' del gruppo bancario. Essa non e' soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile; concorre alla determinazione del limite al rapporto variabile/fisso della remunerazione del primo anno ai sensi del par. 1.2 o par. 3, salvo che sia corrisposta in un'unica soluzione al momento dell'assunzione. Una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di malus o claw back) derivanti da precedenti impieghi attenua l'incentivo delle risorse a operare correttamente e rende meno stretto il collegamento dei compensi con la performance e i rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata con la banca - quale nuovo datore di lavoro - non puo' tenere indenne il nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e - fermo restando il caso della remunerazione variabile garantita - e' ovviamente soggetta a tutte le regole applicabili in base alle politiche di remunerazione e incentivazione della banca (es. limiti ai compensi; obblighi di differimento e retention; pagamento in strumenti finanziari; malus; claw back, etc.). Sono ammesse, in presenza di motivate e documentate ragioni, remunerazioni legate alla permanenza del personale (c.d. retention bonus) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento (es. processo di ristrutturazione aziendale, operazione straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima del termine del periodo o del verificarsi dell'evento e, sebbene non collegate a obiettivi di performance, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a queste applicabili, ivi comprese quelle sul limite al rapporto variabile/fisso. Ai fini del calcolo di questo limite, l'importo riconosciuto a titolo di retention bonus e' computato per quote uguali in ciascun anno del periodo di permanenza (pro rata lineare), oppure come importo unico nell'anno in cui la condizione di permanenza e' soddisfatta. I retention bonus non possono essere utilizzati per tenere indenne il personale dalla riduzione o dall'azzeramento della remunerazione variabile derivanti dai meccanismi di correzione ex ante ed ex post. Sono altresi' ammessi piani di incentivazione a lungo termine (c.d. long-term incentive plan) che si basano su un arco di tempo futuro pluriennale di valutazione della performance (accrual period) e che: i) sono coerenti con gli obiettivi e la durata del piano strategico della banca; ii) prevedono condizioni di performance chiare e predeterminate, che devono essere verificate nel corso e alla fine del piano affinche' la remunerazione variabile possa essere pagata non prima della fine del piano stesso. I piani di incentivazione a lungo termine prevedono che la remunerazione sia riconosciuta in un solo anno, alternativamente: - al momento dell'avvio del piano, quando esso e' ancorato anche alla valutazione di performance passate, relative almeno all'anno precedente a quello del riconoscimento. In questo caso, il piano prevede che il periodo di differimento abbia termine non prima di un anno da quando il rispetto dell'ultima condizione di performance e' verificato; - al termine del periodo di valutazione della performance, quando il piano e' basato solo sulla valutazione di condizioni future di performance. I piani di incentivazione a lungo termine sono soggetti a tutte le regole applicabili alla componente variabile della remunerazione (ivi comprese quelle sul limite al rapporto variabile/fisso, sul differimento, sull'uso di strumenti finanziari). Ai fini del calcolo del limite al rapporto variabile/fisso , l'importo del piano di incentivazione a lungo termine e' computato per intero nell'anno in cui esso e' riconosciuto; e' tuttavia ammessa la possibilita' di computare detto importo, secondo un criterio pro rata lineare, nel limite relativo a ogni anno di durata del piano di incentivazione a lungo termine, quando questo, considerato anche il periodo di differimento, ha una durata superiore a 6 anni (38) . 2.2.1 Benefici pensionistici discrezionali per il personale piu' rilevante Nell'applicare le disposizioni sulla componente variabile della remunerazione ai benefici pensionistici discrezionali si osservano i seguenti criteri: - se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3, tenuti in custodia dalla banca per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento ex post in conformita' con il par. 2.1, punto 5; - se il rapporto di lavoro cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3, e assoggettati a un periodo di mantenimento (retention) di cinque anni. I benefici pensionistici discrezionali concorrono, insieme alle altre componenti della remunerazione variabile, al calcolo del limite al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2. 2.2.2 Importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale piu' rilevante (cc.dd.golden parachute) Le pattuizioni, stipulate in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, che prevedono in tali circostanze l'eventuale riconoscimento di pagamenti o altri benefici al personale piu' rilevante (c.d. golden parachute) assicurano che tale riconoscimento sia opportunamente giustificato e collegato, attraverso idonei meccanismi: i) alla performance, al netto dei rischi, e ai comportamenti individuali; ii) alla performance, al netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di liquidita' della banca (39) . Al momento del riconoscimento, la banca valuta e documenta la corretta applicazione dei suddetti meccanismi, con riferimento, tra l'altro, alla congruita' degli importi da riconoscere in relazione ai profili sub i) e ii). Detti importi sono pattuiti nel rispetto dei criteri e limiti fissati dall'assemblea dei soci, ai sensi della Sezione II, par. 1, punto iii), tenendo conto - tra l'altro - della durata del rapporto di lavoro intercorso. Essi sono assoggettati alle disposizioni previste nel par. 2.1 della presente Sezione (40) - coerentemente con la categoria di appartenenza della banca ("maggiore", "minore", "intermedia") - quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per i quali vengono assegnati (41) . Le previsioni dei capoversi che precedono non si applicano agli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa. In assenza di criteri e limiti (in termini di annualita' fissa) approvati dall'assemblea dei soci (cfr. Sezione II, par. 1, lett. iii), i golden parachute non possono essere riconosciuti. I golden parachute sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2 o par. 3 della presente Sezione relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti: i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa; ii) nell'ambito di un accordo tra la banca e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, se calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nella politica di remunerazione della banca. 2.2.3 Deroghe Le regole previste dai par. 1, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 della presente Sezione non si applicano agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica sia del personale piu' rilevante sia del restante personale nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, purche' rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale, ii) sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; iii) prevedono meccanismi di claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca. Le regole previste dai parr. 1 e 2.1 della presente Sezione, non si applicano agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, purche' rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalita' dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono meccanismi di claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca. Le regole di cui ai parr. 1 e 2.1 non si applicano agli importi riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale diverso da quello piu' rilevante, a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa. 3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo Per i consiglieri non esecutivi sono di norma evitati meccanismi di incentivazione. Ove presenti, essi rappresentano comunque una parte non significativa della remunerazione, sono coerenti con i compiti svolti e sono definiti nel rigoroso rispetto dei criteri indicati al paragrafo 2.1; fermo quanto previsto dal par. 2.1, punto 3, gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento della componente variabile sono soggetti a retention sino al termine o alla scadenza del mandato (42) . Lo stesso vale per la remunerazione del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, considerato che tale figura non svolge un ruolo esecutivo. L'ammontare della remunerazione del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e' coerente con il ruolo centrale a esso attribuito ed e' determinato ex ante in misura comunque non superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell'organo con funzione di gestione (amministratore delegato, direttore generale, etc.), salva diversa decisione adottata dall'assemblea se previsto dallo statuto, su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica e con i quorum costitutivi e deliberativi indicati al paragrafo 1.2. Ai componenti dell'organo con funzione di controllo e' preclusa ogni forma di remunerazione variabile. La componente variabile, se presente, e' contenuta per tutto il personale delle funzioni aziendali di controllo e della funzione risorse umane e, ove presente, per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF, ed e' assoggettata con particolare rigore alle norme indicate nel par. 2.1. I meccanismi di incentivazione, se presenti, sono coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree soggette a controllo; sono pertanto da evitare bonus collegati ai risultati economici. E' invece ammissibile subordinare (cd. "gate") l'attribuzione della parte variabile a obiettivi di sostenibilita' aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale) a condizione che cio' non sia fonte di possibili conflitti di interesse. Per il personale piu' rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilita' e all'impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo. (26) La remunerazione fissa di base dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilita' organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego. Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa sono: il tipo di attivita' svolta dalla societa' di appartenenza; le finalita' societarie (es. mutualistiche); la qualita' dei sistemi di misurazione della performance e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Per il personale la cui attivita' non incide sul profilo di rischio della banca o del gruppo la remunerazione puo' essere tutta o quasi tutta fissa. (27) A titolo esemplificativo possono essere parametri idonei il RAROC, il RORAC, il RARORAC, l'EVA, mentre profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o il loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve. Qualora si faccia riferimento a misure di performance puramente contabili, queste dovranno essere rettificate per tener conto delle perdite attese attraverso la determinazione delle rettifiche di bilancio e del costo del capitale complessivo, come stimato ai fini dell'ICAAP. (28) In caso di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata, e' azzerata salvo che i commissari straordinari, inclusi quelli in temporaneo affiancamento ai sensi dell'articolo 75-bis TUB, non ritengano opportuno - per agevolare gli obiettivi di risanamento - confermarla in misura comunque significativamente contenuta. (29) Gli strumenti previsti nel regolamento sono: a) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; b) strumenti di capitale di classe 2; c) altri strumenti convertibili, puntualmente definiti dal regolamento stesso. La scelta nell'uso e nella combinazione di queste tre tipologie di strumenti e' rimessa agli intermediari. (30) Nell'ambito dei poteri di intervento ad essa attribuiti l'autorita' di vigilanza puo' imporre restrizioni al tipo e alla configurazione degli strumenti di cui ai punti i) e ii) o vietarne alcuni. (31) La durata del periodo di retention puo' variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse unita' di business; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualita' e l'accuratezza dei meccanismi di ex ante risk-adjustment (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione della performance, capacita' di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi). (32) Si richiama a questo proposito il successivo punto 5 del presente paragrafo, secondo cui l'ammontare da corrispondere, in via differita, al personale dipende dall'applicazione dei meccanismi di correzione per i rischi. (33) Ne discende, per quanto previsto dal punto 3 del presente paragrafo, che la remunerazione variabile complessiva di questi soggetti e' corrisposta per piu' del 50% in strumenti finanziari. (34) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri gia' indicati per la determinazione del periodo di retention (cfr. nota 6). (35) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la performance in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato). (36) Le politiche di remunerazione definiscono, tra l'altro, gli effetti di eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale sull'applicazione dei meccanismi di correzione ex post. (37) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "welcome bonus", "sign- on bonus", "minimum bonus", "entry bonus" etc. (38) Questa stessa possibilita' e' altresi' riconosciuta per i piani di incentivazione che, considerato anche il periodo di differimento, hanno una durata superiore a 4 anni: i) nelle banche di "maggiori dimensioni o complessita' operativa", per il personale diverso dai consiglieri esecutivi, dal direttore generale, dai condirettori generali, dai vice direttori generali e altre figure analoghe, dai responsabili delle principali aree di business, funzioni aziendali o aree geografiche e da coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; ii) nelle altre banche, per tutto il personale. (39) A questi fini rilevano in ogni caso: per il profilo sub i) i comportamenti e le violazioni elencate al par. 2.1, punto 5; per il profilo sub ii) l'eventualita' che la banca sia beneficiaria di un intervento pubblico eccezionale, sia soggetta a misure di intervento precoce, ad amministrazione straordinaria, a risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa, o non disponga, a causa di perdite significative, di una solida base di capitale. Nelle situazioni sub ii), ai fini dell'eventuale riconoscimento di un golden parachute e della determinazione del suo ammontare, va tenuto conto, in ogni caso, dell'esigenza di contenere i costi a carico della banca (in questo ambito si puo' considerare il risparmio derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di lavoro o dalla cessazione anticipata dalla carica). (40) A titolo esemplificativo, i golden parachute devono essere: collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti finanziari assoggettati a un'adeguata politica di retention; suddivisi in una quota up-front e in una quota differita per un congruo periodo di tempo; soggetti a tutti i meccanismi di correzione ex post (es. malus e claw back). (41) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione variabile" di cui alla Sez. I, par. 3, rientrano tra i golden parachute anche: i) gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza,; ii) gli importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; iii) l'indennita' di mancato preavviso, per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge. (42) Ai fini del rispetto dell'obbligo di retention, i rinnovi non costituiscono un'ipotesi di scadenza del mandato.