(Disposizioni di Vigilanza-Sezione V)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
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  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Sezione V - Disposizioni di carattere particolare 
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                              SEZIONE V 
 
                DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 
 
  1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato 
  Le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici
eccezionali  rivedono  tempestivamente  le   proprie   politiche   di
remunerazione e assicurano che: 
  a.  la  remunerazione  variabile  sia  rigorosamente  limitata   in
percentuale del risultato netto della gestione, quando essa  non  sia
compatibile  con  il  mantenimento  di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione  e  con  un'uscita   tempestiva   dal   sostegno
pubblico; 
  b.  nessuna  remunerazione  variabile  sia  pagata  agli  esponenti
aziendali, salvo che cio' non sia giustificato (44) ; 
  c. gli indicatori di performance e gli altri  parametri  utilizzati
siano  coerenti  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  del  piano  di
ristrutturazione e con il contributo  del  personale  piu'  rilevante
alla sua realizzazione; 
  d. la componente variabile della remunerazione del  personale  piu'
rilevante sia differita per  una  percentuale  superiore  rispetto  a
quanto previsto dalla Sezione III, par. 2.1, punto  4,  se  del  caso
fino al 100%; 
  e. la durata del periodo di  valutazione  della  performance  e  la
durata del periodo di differimento siano coerenti con i tempi  attesi
per il completamento del piano di ristrutturazione o per il  rimborso
dell'aiuto di Stato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto
dalla Sezione III, par. 2.1. 
  Resta fermo quanto  previsto  in  materia  di  remunerazioni  dalla
disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle  competenti  Autorita'
nazionali ed europee. 
 
  2. Banche che non rispettano il requisito combinato di  riserva  di
capitale 
  In caso di mancato rispetto del requisito combinato di  riserva  di
capitale, le remunerazioni variabili possono essere riconosciute  e/o
corrisposte nei limiti e alle condizioni indicati nella Parte  Prima,
Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, della presente Circolare. 
 

(44) Potrebbe essere il caso,  ad  esempio,  della  sostituzione  del
     management