DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE ------------------------------------------------------------------- Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione Sezione V - Disposizioni di carattere particolare ------------------------------------------------------------------- SEZIONE V DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato Le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici eccezionali rivedono tempestivamente le proprie politiche di remunerazione e assicurano che: a. la remunerazione variabile sia rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione, quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico; b. nessuna remunerazione variabile sia pagata agli esponenti aziendali, salvo che cio' non sia giustificato (44) ; c. gli indicatori di performance e gli altri parametri utilizzati siano coerenti con gli obiettivi e i contenuti del piano di ristrutturazione e con il contributo del personale piu' rilevante alla sua realizzazione; d. la componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante sia differita per una percentuale superiore rispetto a quanto previsto dalla Sezione III, par. 2.1, punto 4, se del caso fino al 100%; e. la durata del periodo di valutazione della performance e la durata del periodo di differimento siano coerenti con i tempi attesi per il completamento del piano di ristrutturazione o per il rimborso dell'aiuto di Stato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla Sezione III, par. 2.1. Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazioni dalla disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle competenti Autorita' nazionali ed europee. 2. Banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale In caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale, le remunerazioni variabili possono essere riconosciute e/o corrisposte nei limiti e alle condizioni indicati nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, della presente Circolare. (44) Potrebbe essere il caso, ad esempio, della sostituzione del management