(Disposizioni di Vigilanza-Sezione VI)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Sezione VI - Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati 
  ------------------------------------------------------------------- 
 
                             SEZIONE VI 
 
         OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI 
 
  1. Obblighi di informativa al pubblico 
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 450  del  CRR,  le  banche
pubblicano sul proprio sito web: 
  - le informazioni di cui al medesimo art. 450 del CRR (45) ; 
  - le informazioni sulla remunerazione  complessiva  del  presidente
dell'organo con funzione di  supervisione  strategica  e  di  ciascun
membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore  generale,
dei condirettori generali e dei  vice  direttori  generali  ai  sensi
della lett. j) del richiamato articolo 450 del CRR; 
  - le informazioni circa le modalita'  di  attuazione  del  presente
Capitolo, unitamente a quelle da pubblicare ai sensi del Capitolo  1,
Sezione VII, par. 1, del presente Titolo (46) . 
  Ai fini dell'applicazione dell'art.  450,  par.  2,  del  CRR  sono
"significative"  le  banche  di  maggiori  dimensioni  o  a  maggiore
complessita' operativa. 
 
  2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia 
  Si richiamano gli obblighi  di  trasmissione  annuale  di  dati  in
materia di remunerazione, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito
provvedimento adottato ai sensi delle linee guida dell'EBA emanate in
conformita' con l'art. 75 della CRD IV (47) . 
 
  3. Obblighi di informativa all'assemblea 
  Le banche forniscono almeno  annualmente  all'assemblea  le  stesse
informazioni riguardanti i sistemi e le  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione fornite al pubblico ai sensi del paragrafo 1. 
 

(45) Viene inoltre in rilievo la Sezione  18  ("Politica  e  prassi")
     degli Orientamenti su sane politiche di remunerazione  dell'EBA,
     in materia di informativa esterna ed interna. 

(46) Restano fermi gli obblighi previsti per  le  banche  quotate  ai
     sensi dell'art. 123-ter del TUF. 

(47) Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 7  ottobre  2014  in
     materia di raccolta di dati sulle remunerazioni presso banche  e
     imprese di investimento