DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE ------------------------------------------------------------------- Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione Sezione VI - Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati ------------------------------------------------------------------- SEZIONE VI OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI 1. Obblighi di informativa al pubblico Fermo restando quanto previsto dall'art. 450 del CRR, le banche pubblicano sul proprio sito web: - le informazioni di cui al medesimo art. 450 del CRR (45) ; - le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori generali ai sensi della lett. j) del richiamato articolo 450 del CRR; - le informazioni circa le modalita' di attuazione del presente Capitolo, unitamente a quelle da pubblicare ai sensi del Capitolo 1, Sezione VII, par. 1, del presente Titolo (46) . Ai fini dell'applicazione dell'art. 450, par. 2, del CRR sono "significative" le banche di maggiori dimensioni o a maggiore complessita' operativa. 2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia Si richiamano gli obblighi di trasmissione annuale di dati in materia di remunerazione, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito provvedimento adottato ai sensi delle linee guida dell'EBA emanate in conformita' con l'art. 75 della CRD IV (47) . 3. Obblighi di informativa all'assemblea Le banche forniscono almeno annualmente all'assemblea le stesse informazioni riguardanti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione fornite al pubblico ai sensi del paragrafo 1. (45) Viene inoltre in rilievo la Sezione 18 ("Politica e prassi") degli Orientamenti su sane politiche di remunerazione dell'EBA, in materia di informativa esterna ed interna. (46) Restano fermi gli obblighi previsti per le banche quotate ai sensi dell'art. 123-ter del TUF. (47) Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 7 ottobre 2014 in materia di raccolta di dati sulle remunerazioni presso banche e imprese di investimento