(Disposizioni di Vigilanza-Allegato A)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
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  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Allegato A -  Informazioni  da  trasmettere  per  l'esclusione  del
personale dal novero dei risk taker 
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                                                           Allegato A 
 
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO
              DEI RISK-TAKER (CFR. SEZIONE I, PAR. 6.1) 
 
  La  notifica  di  cui  all'articolo  4,  par.  4,  e  l'istanza  di
autorizzazione  preventiva  di  cui  all'articolo  4,  par.  5,   del
Regolamento delegato (UE)  n.  604/2014  (di  seguito  "Regolamento")
contengono le informazioni di seguito elencate, oltre alla  relazione
annuale di valutazione da parte dell'audit, interno  o  esterno,  sul
processo di individuazione del personale piu' rilevante  e  sui  suoi
risultati, anche in relazione alle esclusioni richieste. 
  Le informazioni riguardanti la banca si  riferiscono  all'esercizio
finanziario precedente e a quello in corso, rispetto  al  momento  in
cui  la  notifica  o  l'istanza  di  preventiva  autorizzazione  sono
presentate. 
  La Banca Centrale Europea o la Banca  d'Italia  possono  richiedere
alla banca di fornire ulteriori informazioni. 
 
  1. Informazioni riguardanti la banca. 
  a. La data di riferimento; 
  b. il codice identificativo [del soggetto giuridico  (legal  entity
identifier, LEI)]; 
  c. il numero dei  membri  del  personale,  espressi  in  full  time
equivalent (FTE); 
  d. il numero dei membri del personale piu' rilevante, con evidenza: 
     i.  del  numero  di  quelli  identificati  in  base  ai  criteri
qualitativi di cui  all'articolo  3  del  Regolamento,  suddiviso  in
relazione a ciascuna delle categorie in ragione delle quali i  membri
del personale piu' rilevante sono stati individuati; 
     ii. del  numero  di  quelli  identificati  in  base  ai  criteri
quantitativi  stabiliti  nell'articolo   4   del   Regolamento,   con
indicazione della categoria alla quale appartiene ciascun membro  del
personale  piu'  rilevante  (alternativamente,  lett.  a,  b,  c  del
richiamato articolo 4, par. 1); 
     iii. del  numero  di  quelli  identificati  in  base  a  criteri
ulteriori eventualmente stabiliti dalla  banca,  con  indicazione  di
tali criteri. 
 
  2. Informazioni riguardanti il membro  del  personale  per  cui  si
notifica o richiede l'esclusione. 
  a.   Nome,   societa'   del   gruppo   di   appartenenza,    unita'
operativa/aziendale,  dipartimento,  funzione  e  linea   gerarchica,
nonche' numero  di  dipendenti  (espressi  in  FTE)  sottoposti  alla
direzione del membro del personale; 
  b. appartenenza o meno a una  funzione  di  gestione/controllo  dei
rischi o a funzioni che assumono rischi  per  la  banca  e,  in  caso
affermativo, la soglia (espressa in milioni di euro) di posizioni  di
rischio che tali funzioni possono assumere; 
  c. appartenenza o meno a comitati e, in caso affermativo,  il  nome
del comitato, il suo livello nella linea gerarchica e il  suo  potere
di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di  percentuale
del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1); 
  d. l'ammontare totale della remunerazione (espressa in euro)  e  il
rapporto tra la componente variabile  e  la  componente  fissa  della
remunerazione riconosciuta al membro  del  personale  nel  precedente
esercizio finanziario; 
  e. i principali indicatori di performance relativi alla  componente
variabile della remunerazione del membro del personale; 
  f. i criteri quantitativi in base ai quali il membro del  personale
e' stato valutato come personale piu'  rilevante  (art.  4,  par.  1,
lett. a) oppure b) oppure c), del Regolamento); 
  g. i criteri in base ai quali l'esclusione del membro del personale
e' richiesta (art. 4, par. 2, lett. a) oppure b), del Regolamento). 
 
  3. Ulteriori informazioni da trasmettere in  caso  di  notifiche  o
richieste di esclusione in forza dell'art. 4, par. 2, lett.  a),  del
Regolamento 
  Al fine di dimostrare che un membro del personale, o  la  categoria
di  personale  cui  questo  appartiene,   esercitano   esclusivamente
attivita' professionali in unita' operative/aziendali  che  non  sono
rilevanti  ai  sensi  dell'articolo  4,  par.  2,  lettera  a),   del
Regolamento,   le   banche   trasmettono   altresi'    la    seguente
documentazione: 
  a. una descrizione dettagliata ed esauriente dei  compiti  e  delle
responsabilita'  del  membro  del  personale  interessato   o   della
categoria di personale cui questo appartiene; 
  b. un organigramma dell'unita'  operativa/aziendale  rilevante  che
illustri la struttura gerarchica e le linee  di  riporto  gerarchico,
incluso il  membro  del  personale  interessato  o  la  categoria  di
personale  cui  appartiene.  Qualora  la  definizione  delle   unita'
operative/aziendali   all'interno   della    banca    sia    cambiata
nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, la
banca fornisce le ragioni di tale modifica; 
  c.  una  descrizione  dettagliata  dell'allocazione  del   capitale
interno   all'unita'   operativa/aziendale   interessata   ai   sensi
dell'articolo  73  della   direttiva   2013/36/UE   per   l'esercizio
finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti; 
  d. un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte
le unita' operative/aziendali, in conformita' all'articolo  73  della
direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente  e  per  i
due esercizi finanziari precedenti; 
  e. una dichiarazione esplicativa delle ragioni  per  cui  la  banca
abbia riconosciuto al membro  del  personale,  o  alla  categoria  di
personale cui questo appartiene, una  remunerazione  che  soddisfa  i
criteri stabiliti nell'articolo 4, par. 1, del  Regolamento,  sebbene
il membro del personale eserciti attivita' professionali in un'unita'
operativa/aziendale non rilevante; 
  f. una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il
membro  del  personale,  o  la  categoria  di  personale  cui  questo
appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all'articolo  3
del Regolamento; 
  Le  banche  intermedie  e  le  banche  di   minori   dimensioni   o
complessita' operativa possono omettere la documentazione di cui alle
lettere c) e d). 
 
  4. Ulteriori informazioni da trasmettere in  caso  di  notifiche  o
richieste di esclusione in forza dell'art. 4, par. 2, lett.  b),  del
Regolamento 
  Al fine di dimostrare che le attivita' professionali di  un  membro
del personale, o di una  categoria  di  personale,  non  hanno  alcun
impatto   sostanziale   sul   profilo   di   rischio   di   un'unita'
operativa/aziendale rilevante  ai  sensi  dell'articolo  4,  par.  2,
lettera b),  del  Regolamento,  le  banche  trasmettono  altresi'  la
seguente documentazione: 
  a. una descrizione dettagliata ed esauriente dei  compiti  e  delle
responsabilita'  del  membro  del  personale  interessato   o   della
categoria di personale cui questo appartiene; 
  b. un organigramma dell'unita'  operativa/aziendale  rilevante  che
illustri la struttura gerarchica e le linee gerarchiche,  incluso  il
membro del personale interessato o  la  categoria  di  personale  cui
appartiene; 
  c. una descrizione  dettagliata  dei  criteri  oggettivi  stabiliti
nell'articolo 4, par. 3, del Regolamento che  sono  stati  utilizzati
per valutare che le attivita' professionali del membro del  personale
interessato, o della categoria di personale  cui  questo  appartiene,
non hanno  alcun  impatto  sostanziale  sul  profilo  di  rischio  di
un'unita'  operativa/aziendale  rilevante,  specificando  come   tali
criteri siano stati applicati e in che  modo  siano  stati  presi  in
considerazione  tutti  i  pertinenti  indicatori  di  rischio  e   di
performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio; 
  d. una dichiarazione esplicativa delle ragioni  per  cui  la  banca
abbia riconosciuto al membro  del  personale,  o  alla  categoria  di
personale cui questo appartiene, una remunerazione  che  risponde  ai
criteri stabiliti nell'articolo 4, par. 1, del  Regolamento,  sebbene
il membro del personale  non  abbia  alcun  impatto  sostanziale  sul
profilo di rischio di un'unita' operativa/aziendale rilevante; 
  e. una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il
membro del personale interessato, o la categoria  del  personale  cui
questo  appartiene,  non  soddisfa  i  criteri  qualitativi  di   cui
all'articolo 3 del Regolamento. 
  Le  banche  intermedie  e  le  banche  di   minori   dimensioni   o
complessita' operativa possono omettere la documentazione di cui alla
lettera c). 
 
  5. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso  di  richieste  di
esclusione in forza dell'art. 4, par. 5, del Regolamento  per  membri
del  personale  cui  sia   stata   riconosciuta   una   remunerazione
complessiva pari o superiore a ? 1.000.000 
  In  aggiunta  a  quanto  precede,  nel  presentare  un'istanza   di
autorizzazione preventiva ai  sensi  dell'articolo  4,  par.  5,  del
Regolamento per un membro del personale cui  sia  stata  riconosciuta
una remunerazione complessiva pari o superiore a  1.000.000  di  euro
nel  precedente  esercizio  finanziario,  le  banche  trasmettono  la
seguente  documentazione,  al  fine  di  dimostrare,   tra   l'altro,
l'esistenza di circostanze eccezionali  che  potrebbero  giustificare
l'esclusione: 
  a. una descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali legate
all'attivita' professionale del membro del personale interessato e il
loro impatto sul profilo  di  rischio  della  banca.  Una  situazione
altamente  competitiva  non  puo'   essere   considerata   come   una
circostanza eccezionale; 
  b. una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale
legata alla remunerazione del membro del  personale  interessato  che
spieghi la ragione per cui la banca abbia riconosciuto al membro  del
personale una remunerazione pari o superiore  a  1.000.000  di  euro,
sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non  abbia
alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca.