Allegato STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Sommario Titolo I - Disposizioni generali Articolo 1 - Principi fondamentali Articolo 2 - Liberta' di ricerca e di insegnamento Articolo 3 - Formazione del personale Articolo 4 - Fonti di finanziamento Articolo 5 - Statuto Articolo 6 - Regolamenti Articolo 7 - Codice etico Titolo II - Strutture e attivita' didattiche e di ricerca Articolo 8 - Strutture didattiche e di ricerca Articolo 9 - Dipartimenti Articolo 10 - Consiglio di Dipartimento Articolo 11 - Direttore del Dipartimento e giunta Articolo 12 - Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica Articolo 13 - Commissione paritetica docenti-studenti Articolo 14 - Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca Titolo III - Organi dell'ateneo Articolo 15 - Organi dell'ateneo Articolo 16 - Rettore Articolo 17 - Senato accademico Articolo 18 - Consiglio di amministrazione Articolo 19 - Collegio dei revisori dei conti Articolo 20 - Nucleo di valutazione Articolo 21 - Direttore generale Titolo IV - Altri organismi di ateneo Articolo 22 - Consiglio degli studenti Articolo 23 - Comitati etici Articolo 24 - Collegio di disciplina Articolo 25 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Articolo 26 - Presidio della qualita' Articolo 27 - Tavolo di consultazione Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione Articolo 28 - Principi Articolo 29 - Funzioni dirigenziali Articolo 30 - Sistema bibliotecario di ateneo Articolo 31 - Strutture di servizio Articolo 32 - Centri di ricerca interuniversitari e internazionali Articolo 33 - Comitato per lo sport universitario Titolo VI - Norme comuni, transitorie e finali Articolo 34 - Pari opportunita' nella composizione di organi e strutture collegiali Articolo 35 - Partecipazione a organismi privati Articolo 36 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita' Articolo 37 - Logotipo Articolo 38 - Norme comuni, transitorie e finali Preambolo L'Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo: fondata nel 1506, a seguito del riordinamento del collegio dei dottori di Urbino; Universita' libera, a partire dal regio decreto del 23 ottobre 1862, n. 912, conservando tale status anche con il regio decreto dell'8 febbraio 1925, n. 230; intitolata nel 2003 a Carlo Bo, sotto il cui piu' che cinquantennale impulso raggiunge grande prestigio; statalizzata nel 2007 e oggi ateneo a vocazione internazionale; rivendicando la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione, del quale, con il presente statuto, fa propri principi, strumenti, obiettivi; sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore; affermando il proprio carattere pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico e la sua natura di istituzione pubblica, che gode a nome della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile; sita in Urbino Citta' patrimonio mondiale dell'umanita' dove si ripropone di sviluppare la vocazione di citta' campus, a misura di studente, valorizzando tradizioni, radici, storia e mettendole al servizio dello sviluppo civile, culturale e scientifico della comunita' locale, nazionale e internazionale; ha adottato il presente statuto in ottemperanza alla legge n. 240 del 2010. Art. 1. Principi fondamentali 1. L'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo e' istituzione pubblica, ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato; ha autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia. 2. Ai fini del presente statuto per «Universita'» e «Ateneo» si intende la «Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo» avente sede nella citta' di Urbino. 3. I fini primari dell'Universita' sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella societa', nonche', nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio. 4. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, valorizzando i principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attivita' e servizi di orientamento e di assistenza didattica, nonche' iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e studentesse. 5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di consultazione e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con istituzioni e aziende pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali. L'Universita' sostiene con ogni mezzo adeguato la Fondazione Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalita'. 6. L'Universita' riconosce nella vocazione internazionale una componente fondamentale del proprio profilo didattico e scientifico. A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli scambi culturali, la mobilita' della componente docente e di quella studentesca e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio. Promuove il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e ricerca, nonche' di formazione del personale. 7. L'Universita' garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere. Contrasta, in ogni ambito di sua pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alla lingua, alla religione, alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale e/o culturale, alle condizioni socio-economiche, alla disabilita' e alle condizioni di salute, all'eta', all'orientamento sessuale, allo stato civile. L'Universita' assicura un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignita' della persona. 8. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari a garantire il pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la loro effettiva partecipazione alla vita della comunita' universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni ostacolo che si frapponga allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari. 9. L'Ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualita' delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte. 10. L'Universita' ispira la propria attivita' amministrativa e gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione, di pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di semplicita', efficienza e snellimento delle procedure, di responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni e nel controllo della regolarita' degli atti, di trasparenza, certezza e prevedibilita' nell'evoluzione della spesa per il personale, di valutazione, valorizzazione delle competenze professionali e del merito. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.