(Statuto-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
                         DI URBINO CARLO BO 
 
Sommario 
Titolo I - Disposizioni generali 
    Articolo 1 - Principi fondamentali 
    Articolo 2 - Liberta' di ricerca e di insegnamento 
    Articolo 3 - Formazione del personale 
    Articolo 4 - Fonti di finanziamento 
    Articolo 5 - Statuto 
    Articolo 6 - Regolamenti 
    Articolo 7 - Codice etico 
Titolo II - Strutture e attivita' didattiche e di ricerca 
    Articolo 8 - Strutture didattiche e di ricerca 
    Articolo 9 - Dipartimenti 
    Articolo 10 - Consiglio di Dipartimento 
    Articolo 11 - Direttore del Dipartimento e giunta 
    Articolo 12 - Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla
didattica 
    Articolo 13 - Commissione paritetica docenti-studenti 
    Articolo 14 -  Scuole  di  specializzazione  e  di  dottorato  di
ricerca 
Titolo III - Organi dell'ateneo 
    Articolo 15 - Organi dell'ateneo 
    Articolo 16 - Rettore 
    Articolo 17 - Senato accademico 
    Articolo 18 - Consiglio di amministrazione 
    Articolo 19 - Collegio dei revisori dei conti 
    Articolo 20 - Nucleo di valutazione 
    Articolo 21 - Direttore generale 
Titolo IV - Altri organismi di ateneo 
    Articolo 22 - Consiglio degli studenti 
    Articolo 23 - Comitati etici 
    Articolo 24 - Collegio di disciplina 
    Articolo  25  -  Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni 
    Articolo 26 - Presidio della qualita' 
    Articolo 27 - Tavolo di consultazione 
Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione 
    Articolo 28 - Principi 
    Articolo 29 - Funzioni dirigenziali 
    Articolo 30 - Sistema bibliotecario di ateneo 
    Articolo 31 - Strutture di servizio 
    Articolo   32   -   Centri   di   ricerca   interuniversitari   e
internazionali 
    Articolo 33 - Comitato per lo sport universitario 
Titolo VI - Norme comuni, transitorie e finali 
    Articolo 34 - Pari opportunita' nella composizione  di  organi  e
strutture collegiali 
    Articolo 35 - Partecipazione a organismi privati 
    Articolo 36 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita' 
    Articolo 37 - Logotipo 
    Articolo 38 - Norme comuni, transitorie e finali 
Preambolo 
    L'Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo: 
      fondata nel 1506, a seguito del riordinamento del collegio  dei
dottori di Urbino; 
      Universita' libera, a partire dal regio decreto del 23  ottobre
1862, n. 912, conservando tale status  anche  con  il  regio  decreto
dell'8 febbraio 1925, n. 230; 
      intitolata  nel  2003  a  Carlo  Bo,  sotto  il  cui  piu'  che
cinquantennale impulso raggiunge grande prestigio; 
      statalizzata nel 2007 e oggi ateneo a vocazione internazionale; 
      rivendicando  la  propria  appartenenza  allo  Spazio   europeo
dell'istruzione, del  quale,  con  il  presente  statuto,  fa  propri
principi, strumenti, obiettivi; 
      sede  primaria  di  libera  ricerca  scientifica  e  istruzione
superiore; 
      affermando il proprio carattere pluralista  e  libero  da  ogni
condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico e la
sua  natura  di  istituzione  pubblica,  che  gode   a   nome   della
Costituzione,  e  nei  limiti  fissati  dalla  legge,  di   autonomia
statutaria,  regolamentare,  scientifica,  didattica,  organizzativa,
finanziaria e contabile; 
      sita in Urbino Citta' patrimonio mondiale dell'umanita' dove si
ripropone di sviluppare la vocazione di citta' campus,  a  misura  di
studente, valorizzando tradizioni, radici,  storia  e  mettendole  al
servizio  dello  sviluppo  civile,  culturale  e  scientifico   della
comunita' locale, nazionale e internazionale; 
      ha adottato il presente statuto in ottemperanza alla  legge  n.
240 del 2010. 
 
                               Art. 1. 
                        Principi fondamentali 
 
    1. L'Universita' degli studi di Urbino Carlo  Bo  e'  istituzione
pubblica, ha personalita' giuridica  e  piena  capacita'  di  diritto
pubblico  e  privato;   ha   autonomia   statutaria,   regolamentare,
scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria  e  contabile,  si
organizza  e  opera  secondo   il   presente   statuto,   espressione
fondamentale della sua autonomia. 
    2. Ai fini del presente statuto per «Universita'» e  «Ateneo»  si
intende la «Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo»  avente  sede
nella citta' di Urbino. 
    3.  I  fini  primari  dell'Universita'  sono  la   promozione   e
l'organizzazione  della   ricerca   scientifica   e   dell'istruzione
superiore,  l'elaborazione  e  la   trasmissione   delle   conoscenze
scientifiche, la formazione di tutto il  personale,  la  preparazione
culturale e professionale di studenti e  studentesse,  la  formazione
permanente  e  ricorrente,  l'innovazione  culturale,  scientifica  e
tecnologica nella societa', nonche', nelle forme che le sono proprie,
lo sviluppo del territorio. 
    4. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per  assicurare
la piena  realizzazione  del  diritto  allo  studio,  valorizzando  i
principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti
e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove  e
sostiene  attivita'  e  servizi  di  orientamento  e  di   assistenza
didattica, nonche' iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo
del lavoro di studenti e studentesse. 
    5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di
consultazione e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con
istituzioni e  aziende  pubbliche  e  private,  locali,  nazionali  e
internazionali. 
    L'Universita' sostiene con  ogni  mezzo  adeguato  la  Fondazione
Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalita'. 
    6. L'Universita' riconosce  nella  vocazione  internazionale  una
componente fondamentale del proprio profilo didattico e  scientifico.
A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli  scambi
culturali,  la  mobilita'  della  componente  docente  e  di   quella
studentesca e il  riconoscimento  delle  carriere  e  dei  titoli  di
studio. Promuove il proprio inserimento  in  reti  internazionali  di
didattica e ricerca, nonche' di formazione del personale. 
    7. L'Universita' garantisce e promuove, anche  attraverso  azioni
positive, il principio delle pari opportunita'  e  la  valorizzazione
delle  differenze  di  genere.  Contrasta,  in  ogni  ambito  di  sua
pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e  indiretta,
con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle,
all'origine etnica o  sociale,  alla  lingua,  alla  religione,  alle
convinzioni personali, alle opinioni politiche o di  qualsiasi  altra
natura, all'appartenenza a una  minoranza  nazionale  e/o  culturale,
alle condizioni socio-economiche, alla disabilita' e alle  condizioni
di salute, all'eta', all'orientamento sessuale,  allo  stato  civile.
L'Universita'  assicura   un   ambiente   improntato   al   benessere
organizzativo e si impegna  a  prevenire,  rilevare,  contrastare  ed
eliminare ogni comportamento lesivo della dignita' della persona. 
    8. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari a garantire  il
pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la
loro   effettiva   partecipazione   alla   vita    della    comunita'
universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni  ostacolo  che  si
frapponga allo svolgimento  delle  attivita'  e  alla  fruizione  dei
servizi universitari. 
    9. L'Ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della
qualita'  delle  proprie  strutture   e   sovraintende   all'adeguato
svolgimento delle  procedure  di  assicurazione  della  qualita'.  Il
sistema si basa su meccanismi di  autovalutazione  e  di  valutazione
esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle  attivita'
svolte. 
    10. L'Universita' ispira la propria  attivita'  amministrativa  e
gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione,  di
pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di
semplicita',   efficienza   e   snellimento   delle   procedure,   di
responsabilita' individuale nell'attuazione  delle  decisioni  e  nel
controllo della regolarita' degli atti, di  trasparenza,  certezza  e
prevedibilita' nell'evoluzione  della  spesa  per  il  personale,  di
valutazione, valorizzazione  delle  competenze  professionali  e  del
merito. 
    Le  funzioni  dei  soggetti  responsabili  del   procedimento   e
l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con  apposito
regolamento.