Art. 10. Consiglio di Dipartimento 1. Al consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonche' ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento. 2. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il consiglio di Dipartimento: a) propone, per l'approvazione del senato accademico, il regolamento di funzionamento del Dipartimento; b) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni; c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori; d) delibera sui contratti e convenzioni di sua competenza; e) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta. 3. Il consiglio di Dipartimento e' composto da: a) il direttore; b) tutti i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti; c) il segretario amministrativo; d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo; g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.