(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    1.  Al  consiglio  di  Dipartimento  sono  affidati  compiti   di
gestione, di programmazione e sviluppo, nonche' ogni altra competenza
prevista per legge, statuto, regolamento. 
    2. Oltre alle competenze previste  nel  precedente  articolo,  il
consiglio di Dipartimento: 
      a)  propone,  per  l'approvazione  del  senato  accademico,  il
regolamento di funzionamento del Dipartimento; 
      b) assolve gli  obblighi  finanziari  e  contabili  secondo  le
vigenti disposizioni; 
      c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori  e  dei
ricercatori; 
      d) delibera sui contratti e convenzioni di sua competenza; 
      e) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta. 
    3. Il consiglio di Dipartimento e' composto da: 
      a) il direttore; 
      b) tutti i professori e i  ricercatori,  di  ruolo  e  a  tempo
determinato, ad esso afferenti; 
      c) il segretario amministrativo; 
      d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; 
      e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; 
      f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti  ai
corsi  afferenti  al  Dipartimento,   secondo   le   previsioni   del
regolamento generale di Ateneo; 
      g)  una  rappresentanza  del  personale  tecnico-amministrativo
nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.