(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                 Direttore del Dipartimento e giunta 
 
    1.  Il  direttore  rappresenta  il  Dipartimento,   ha   funzioni
direttive e di coordinamento, convoca e presiede il  consiglio  e  la
giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e  adotta  gli
atti necessari per la gestione  organizzativa  e  amministrativa  del
Dipartimento  stesso,  in  conformita'  a  quanto  previsto  in   via
regolamentare e specificamente dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'. 
    2. Il direttore  del  Dipartimento  e'  un  professore  ordinario
dell'Universita' afferente al Dipartimento con regime  di  impegno  a
tempo  pieno  ovvero,  in  caso  di  motivata  indisponibilita'   dei
professori ordinari e negli  altri  casi  previsti  dalla  legge,  un
professore associato afferente al Dipartimento sempre con  regime  di
impegno a tempo pieno. 
    3. Il direttore e' eletto in apposita  seduta  del  consiglio  di
Dipartimento,  convocata  e  presieduta  dal  decano.   Nella   prima
votazione e' eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta  dei
voti espressi, purche' vi abbia preso parte la  maggioranza  assoluta
degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede
al ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nella  votazione  hanno
riportato  il  maggior  numero  di   voti.   In   caso   di   mancato
raggiungimento del quorum alla prima  votazione  si  procede  ad  una
seconda votazione, nella quale il  direttore  di  Dipartimento  viene
eletto con le stesse modalita' della prima.  Qualora  il  quorum  non
venga raggiunto anche nella seconda votazione,  l'elettorato  passivo
viene esteso ai professori  associati  e  si  procede  ad  una  nuova
votazione nella quale il direttore di Dipartimento viene  eletto  con
le stesse modalita' della prima  votazione.  Qualora  anche  in  tale
votazione non venga eletto il direttore ovvero non sia  raggiunto  il
quorum, si procede al ballottaggio tra  i  due  candidati  che  nella
votazione hanno riportato il maggior numero di voti. 
    In  ogni  caso,  nell'ipotesi  di  parita',  risulta  eletto   il
candidato  con  maggiore  anzianita'  in  ruolo  e,  nell'ipotesi  di
ulteriore parita', quello con minore anzianita' anagrafica. 
    4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. 
    5. Il direttore dura in carica tre anni e  puo'  essere  rieletto
consecutivamente  solo  una  volta.  La  carica   di   direttore   e'
incompatibile con quella  di  rettore,  di  pro-rettore  vicario,  di
membro del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione. 
    6. La giunta del Dipartimento coadiuva  il  direttore  nelle  sue
funzioni. Ne fa parte di diritto  il  segretario  amministrativo.  La
composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinate dal
regolamento di funzionamento del Dipartimento,  il  quale  stabilisce
modalita'  idonee  a  garantire  la  rappresentanza   delle   diverse
componenti    del    personale    docente     e     del     personale
tecnico-amministrativo.