Art. 11. Direttore del Dipartimento e giunta 1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ha funzioni direttive e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare e specificamente dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il direttore del Dipartimento e' un professore ordinario dell'Universita' afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilita' dei professori ordinari e negli altri casi previsti dalla legge, un professore associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno. 3. Il direttore e' eletto in apposita seduta del consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal decano. Nella prima votazione e' eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purche' vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalita' della prima. Qualora il quorum non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalita' della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il direttore ovvero non sia raggiunto il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita', quello con minore anzianita' anagrafica. 4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. 5. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore, di pro-rettore vicario, di membro del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione. 6. La giunta del Dipartimento coadiuva il direttore nelle sue funzioni. Ne fa parte di diritto il segretario amministrativo. La composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, il quale stabilisce modalita' idonee a garantire la rappresentanza delle diverse componenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo.