Art. 12. Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica 1. I dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di centri interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza. 2. La costituzione dei centri e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. 3. L'orto botanico dell'Ateneo ha la finalita' di introdurre, curare, conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e farne oggetto di ricerca. Le modalita' di funzionamento dell'orto botanico sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. L'Istituto superiore di scienze religiose «Italo Mancini» dell'Ateneo ha le finalita': a) di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze religiose e teologiche; b) di stimolare la formazione di una cultura comparativa, adatta alla complessita' del mondo contemporaneo, e di un'attitudine al dialogo interreligioso e multiculturale; c) di formare insegnanti di Religione cattolica per le scuole pubbliche. Per il raggiungimento di questa ultima finalita' l'Istituto opera in regime di convenzione, appositamente stipulata, fra il rettore e l'ordinario della diocesi di Urbino e attiva specifici corsi di specializzazione. Le modalita' di funzionamento del predetto Istituto sono stabilite da apposito regolamento, adottato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.