(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
    Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica 
 
    1. I dipartimenti possono proporre la costituzione di  centri  di
ricerca o di supporto alla ricerca e  alla  didattica,  indicando  il
progetto specifico e, nel  caso  di  centri  interdipartimentali,  la
struttura amministrativa di afferenza. 
    2. La costituzione dei centri  e'  deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, previo parere del senato accademico. 
    3. L'orto botanico dell'Ateneo ha  la  finalita'  di  introdurre,
curare, conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e  farne
oggetto di ricerca. Le modalita' di funzionamento dell'orto  botanico
sono  stabilite  da  apposito   regolamento   adottato   dal   senato
accademico,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di
amministrazione. 
    4. L'Istituto superiore  di  scienze  religiose  «Italo  Mancini»
dell'Ateneo ha le finalita': 
      a) di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze
religiose e teologiche; 
      b) di stimolare  la  formazione  di  una  cultura  comparativa,
adatta alla complessita' del mondo contemporaneo, e di  un'attitudine
al dialogo interreligioso e multiculturale; 
      c) di formare insegnanti di Religione cattolica per  le  scuole
pubbliche. 
    Per il raggiungimento di questa ultima finalita' l'Istituto opera
in regime di convenzione, appositamente stipulata, fra il  rettore  e
l'ordinario della diocesi di  Urbino  e  attiva  specifici  corsi  di
specializzazione. 
    Le  modalita'  di  funzionamento  del  predetto   Istituto   sono
stabilite da apposito regolamento,  adottato  dal  senato  accademico
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.