(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
        Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca 
 
    1.  Le  scuole  di   specializzazione   sono   strutture,   anche
interateneo,  che  curano  lo  svolgimento  e   l'organizzazione   di
attivita' didattiche finalizzate alla formazione  di  specialisti  in
settori professionali determinati. 
    2. Fatti salvi gli ordinamenti delle scuole rette da disposizioni
speciali di legge, le scuole  di  specializzazione  e  le  scuole  di
dottorato di ricerca sono  istituite  e  attivate  con  delibera  del
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico   su
proposta di uno o piu' dipartimenti, anche di altri atenei.