Art. 16. Rettore 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo. Ha funzioni di governo, di indirizzo e di controllo. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'istituzione universitaria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito. 2. Spetta al rettore, in particolare: a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; b) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita', promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilita'; c) utilizzare, nella sua azione di indirizzo e di controllo, le risultanze del nucleo di valutazione; d) garantire: l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente, nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme dell'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al Titolo I del presente statuto; il diritto degli studenti e delle studentesse alla formazione; il rispetto del codice etico; e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni; f) proporre al senato accademico: due dei quattro membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale docente dell'Ateneo, da individuare nell'ambito delle candidature riconosciute idonee dal comitato dei garanti; le sanzioni da irrogare nei casi di violazione del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare; g) proporre al consiglio di amministrazione: i documenti di programmazione strategica e triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere del senato accademico; il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il parere del senato accademico; il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale, sentito il parere del senato accademico; il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama in conformita' alla normativa vigente; h) designare i membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 del presente statuto; i) adottare, in caso di necessita' e urgenza, sotto la sua responsabilita' i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; l) stipulare i contratti e le convenzioni tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, non affidati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' alle competenze delle singole strutture o del direttore generale; m) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo; n) inviare al competente Ministro le relazioni previste dalla legge; o) emanare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le loro modificazioni e integrazioni; p) esercitare: l'azione disciplinare nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con competenza ad irrogare sanzioni disciplinari non superiori alla censura; l'iniziativa nell'ambito dei procedimenti connessi a violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare; ogni altra funzione e competenza che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo statuto e dai regolamenti, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto, compreso il potere di annullamento di atti per ragioni di legittimita'. 3. Il rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane in regime di impegno a tempo pieno o che optino in caso di elezione per detto regime; dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo di prima fascia, ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 73% dei voti espressi; b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 22% dei voti espressi; c) agli studenti e studentesse nel Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 5% dei voti espressi. 5. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione. 6. Il rettore nella prima votazione e' eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi definiti al comma 4, purche' vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del quorum si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parita', quello con minore anzianita' anagrafica. 7. Il ballottaggio di cui al comma precedente deve aver luogo a distanza di non piu' di dieci giorni dalla prima votazione. 8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza, e abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, e' proclamato eletto dal Decano, nominato con proprio decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e assume la carica all'inizio dell'anno accademico. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando, altresi', lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. 9. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scelto fra i professori ordinari, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 10. Il rettore puo' avvalersi di altri pro-rettori e delegati da lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo. Essi sono nominati con decreto rettorale, in cui sono specificati i compiti e i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al rettore. La carica di pro-rettore cessa contestualmente a quella del rettore. 11. In caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di Rettore per l'ordinaria amministrazione sono assunte dal decano del corpo accademico, il quale procede entro dieci giorni alla convocazione del corpo elettorale, fissando lo svolgimento delle elezioni non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto di convocazione. In questo caso il Rettore eletto entra in carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi cinque anni accademici. 12. Per tutta la durata del mandato il rettore ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica, dandone comunicazione al senato accademico e al proprio Dipartimento di afferenza.