(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo. 
    Ha  funzioni  di  governo,  di  indirizzo  e  di  controllo.   E'
responsabile  del  perseguimento  delle  finalita'   dell'istituzione
universitaria nel rispetto dei  principi  di  efficienza,  efficacia,
trasparenza e promozione del merito. 
    2. Spetta al rettore, in particolare: 
      a)  esercitare  funzioni  di   indirizzo,   di   iniziativa   e
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; 
      b) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge,
sul funzionamento e sull'efficienza delle  strutture  e  dei  servizi
dell'Universita', promuovendo, in particolare, l'adozione  di  misure
organizzative atte  a  garantire  l'individuazione  delle  specifiche
responsabilita'; 
      c) utilizzare, nella sua azione di indirizzo e di controllo, le
risultanze del nucleo di valutazione; 
      d) garantire: 
        l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente, nel
rispetto del suo  stato  giuridico  e  delle  norme  dell'ordinamento
universitario e dei principi generali di cui al Titolo I del presente
statuto; 
        il  diritto  degli  studenti   e   delle   studentesse   alla
formazione; 
        il rispetto del codice etico; 
      e) convocare e presiedere il senato accademico e  il  consiglio
di amministrazione e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni; 
      f) proporre al senato accademico: 
        due dei  quattro  membri  del  consiglio  di  amministrazione
appartenenti  al  personale  docente  dell'Ateneo,   da   individuare
nell'ambito delle candidature riconosciute idonee  dal  comitato  dei
garanti; 
        le sanzioni da irrogare nei casi  di  violazione  del  codice
etico, che non configurino infrazione disciplinare; 
      g) proporre al consiglio di amministrazione: 
        i documenti  di  programmazione  strategica  e  triennale  di
Ateneo,  tenuto  conto  delle  proposte  e  del  parere  del   senato
accademico; 
        il bilancio di previsione e il conto consuntivo,  sentito  il
parere del senato accademico; 
        il  conferimento  e  la  revoca  dell'incarico  di  direttore
generale, sentito il parere del senato accademico; 
        il conferimento di incarichi di insegnamento  a  contratto  a
favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama
in conformita' alla normativa vigente; 
      h) designare i membri  del  consiglio  di  amministrazione  non
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 del  presente
statuto; 
      i) adottare, in caso di necessita'  e  urgenza,  sotto  la  sua
responsabilita' i provvedimenti di competenza del senato accademico e
del consiglio di amministrazione,  sottoponendoli  a  ratifica  nella
seduta immediatamente successiva; 
      l) stipulare i contratti e le  convenzioni  tra  Universita'  e
amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici  e  privati,  non
affidati dal regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' alle competenze delle singole strutture o del  direttore
generale; 
      m) presentare all'inizio di ogni anno accademico una  relazione
sullo stato dell'Ateneo; 
      n) inviare al competente Ministro le relazioni  previste  dalla
legge; 
      o) emanare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le loro
modificazioni e integrazioni; 
      p) esercitare: 
        l'azione  disciplinare  nei   confronti   di   professori   e
ricercatori  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge   con
competenza ad  irrogare  sanzioni  disciplinari  non  superiori  alla
censura; 
        l'iniziativa  nell'ambito   dei   procedimenti   connessi   a
violazioni  del  codice  etico,  che   non   configurino   infrazione
disciplinare; 
        ogni altra funzione e competenza che gli  sia  demandata  dai
vigenti ordinamenti universitari, dallo statuto e dai regolamenti,  o
che non sia espressamente attribuita ad altri organi  dallo  Statuto,
compreso  il  potere  di  annullamento  di  atti   per   ragioni   di
legittimita'. 
    3. Il rettore e' eletto fra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane in regime di impegno a tempo  pieno  o
che optino in caso di elezione per detto regime; dura in  carica  per
un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 
    4. L'elettorato attivo spetta: 
      a) ai professori di ruolo di prima  fascia,  ai  professori  di
ruolo di seconda fascia e ai ricercatori con voto pesato in modo  che
essi  rappresentino,  senza  distinzione  alcuna,  il  73%  dei  voti
espressi; 
      b)  al  personale   tecnico-amministrativo,   anche   a   tempo
determinato se titolare di un contratto di lavoro  di  durata  almeno
triennale, con voto pesato in modo che esso rappresenti  il  22%  dei
voti espressi; 
      c) agli studenti e studentesse nel Consiglio degli studenti con
voto pesato in modo che essi rappresentino il 5% dei voti espressi. 
    5. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal  decano
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che
lo segue in ordine di anzianita', almeno sessanta giorni prima  della
data stabilita per le votazioni e  almeno  centottanta  giorni  prima
della scadenza del  mandato  del  rettore  in  carica.  Nel  caso  di
anticipata cessazione,  la  convocazione  deve  avere  luogo  fra  il
trentesimo e  il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  della
cessazione. 
    6. Il rettore nella  prima  votazione  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi  definiti  al
comma 4, purche' vi abbia preso parte la maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al voto; in caso di  mancata  elezione  o  di  mancato
raggiungimento  del  quorum  si  procedera'  con   il   sistema   del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che  nella  votazione   abbiano
riportato il maggior numero di voti.  In  caso  di  parita',  risulta
eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei  professori
ordinari  e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  quello  con   minore
anzianita' anagrafica. 
    7. Il ballottaggio di cui al comma precedente deve aver  luogo  a
distanza di non piu' di dieci giorni dalla prima votazione. 
    8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta  maggioranza,  e
abbia optato per il regime di impegno a tempo  pieno,  e'  proclamato
eletto  dal  Decano,  nominato  con  proprio  decreto  dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e assume la  carica
all'inizio dell'anno accademico. Qualora risulti eletto un professore
appartenente ad altro Ateneo,  l'elezione  si  configura  anche  come
chiamata e concomitante trasferimento  nell'organico  dei  professori
della nuova sede, comportando, altresi', lo spostamento  della  quota
di  finanziamento  ordinario  relativo   alla   somma   degli   oneri
stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore
stesso. 
    9. Il  rettore  nomina  un  pro-rettore  vicario,  scelto  fra  i
professori  ordinari,  che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. Il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 
    10. Il rettore puo' avvalersi di altri pro-rettori e delegati  da
lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo. Essi  sono  nominati
con decreto rettorale, in cui sono specificati i compiti e i  settori
di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono
del loro operato direttamente al rettore. La  carica  di  pro-rettore
cessa contestualmente a quella del rettore. 
    11. In caso di cessazione anticipata del  mandato  rettorale,  le
funzioni di Rettore per l'ordinaria amministrazione sono assunte  dal
decano del corpo accademico, il quale procede entro dieci giorni alla
convocazione del corpo  elettorale,  fissando  lo  svolgimento  delle
elezioni non oltre il  trentesimo  giorno  dalla  data  dell'atto  di
convocazione. In questo  caso  il  Rettore  eletto  entra  in  carica
all'atto della nomina e  vi  rimane  per  i  successivi  cinque  anni
accademici. 
    12. Per tutta la durata del mandato il rettore ha diritto ad  una
limitazione dell'attivita' didattica, dandone comunicazione al senato
accademico e al proprio Dipartimento di afferenza.