(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                          Senato accademico 
 
    1.  Il  senato  accademico   ha   funzioni   di   programmazione,
consultazione e controllo, di  coordinamento  e  di  raccordo  tra  i
Dipartimenti e le altre strutture dell'Universita'. 
    2. Spetta al senato accademico, in particolare: 
      a) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio: 
        sulla didattica, la ricerca  e  i  servizi  agli  studenti  e
studentesse; 
        sull'attivazione, la modifica o  la  soppressione  di  corsi,
sedi, Dipartimenti e ogni altra struttura didattica e di ricerca; 
        sul piano strategico e sui piani triennali di sviluppo, anche
edilizio, ivi  compreso  il  documento  di  programmazione  triennale
dell'Ateneo, presentati dal Rettore al consiglio di amministrazione; 
      b) esprimere parere: 
        sul bilancio di previsione e il conto consuntivo  predisposti
dal rettore; 
        sulla proposta  del  rettore  di  conferimento  e  di  revoca
dell'incarico di direttore generale; 
        sulla  proposta  di  regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'; 
        sulla proposta di designazione, formulata  dal  rettore,  dei
membri del consiglio di amministrazione  non  appartenenti  ai  ruoli
dell'Ateneo; 
        su ogni misura intesa a garantire il diritto allo studio, ivi
compresa la determinazione di tasse e  contributi  degli  studenti  e
studentesse, nonche' sui rapporti  con  le  istituzioni  territoriali
preposte alla tutela di tale diritto; 
        sulla  proposta,  formulata  dal  rettore  al  consiglio   di
amministrazione, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore
di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; 
      c) esprimere parere su ogni altra materia  ad  esso  sottoposta
dal rettore; 
      d) proporre al corpo elettorale, ai sensi del successivo  comma
7, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non  prima  che
siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 
      e) deliberare, secondo le procedure di cui al presente statuto,
le modifiche  di  statuto,  il  codice  etico  di  Ateneo  e  le  sue
modifiche, nonche' i regolamenti nei casi e secondo le procedure  del
presente statuto; 
      f) definire, nel rispetto delle norme di legge, i requisiti  di
nomina dei membri del consiglio di amministrazione; 
      g) provvedere secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 7,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti alla nomina dei  membri  del
consiglio di amministrazione; 
      h) designare nei casi  e  secondo  le  procedure  previsti  dal
presente statuto i componenti degli organi dell'Ateneo; 
      i) deliberare  sulla  proposta  del  rettore,  in  ordine  alle
violazioni  del  codice  etico,  che   non   configurino   infrazione
disciplinare. 
    3. Il senato accademico e' composto da diciotto membri: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) tre rappresentanti degli studenti e studentesse; 
      c) dodici docenti eletti in modo da rispettare le diverse  aree
scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra i quali: 
        1)  non  meno  di  tre  e  non  piu'  di  sei  direttori   di
Dipartimento; 
        2) non meno di sei e non piu' di nove professori associati  o
ricercatori,  inclusi  gli  eventuali  eletti  tra  i  direttori   di
Dipartimento,  garantendo  comunque  la   presenza   di   almeno   un
Ricercatore e di almeno un professore associato. 
    Qualora tra i direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre
cinque professori associati, il numero massimo previsto  al  presente
punto viene elevato in modo da risultare pari al numero dei direttori
di Dipartimento con qualifica di professore sssociato, piu' un  posto
da riservare a un ricercatore. 
    Si procedera' prima all'elezione dei direttori  di  Dipartimento,
poi dei professori associati e ricercatori  nel  numero  massimo  dei
posti ancora disponibili e rispettando  le  previsioni  del  punto  2
della lettera c) del presente articolo e,  infine,  all'elezione  dei
rimanenti docenti.  L'elettorato  attivo  spetta  indistintamente  ai
professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori; 
      d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 
    I componenti di cui alle lettere b), c) e d) sono eletti  secondo
le previsioni del regolamento generale di Ateneo. 
    4. Il senato accademico dura in carica tre anni a  decorrere  dal
1°  novembre  successivo  alle  elezioni.  Il  mandato  puo'   essere
rinnovato  una  sola  volta.  Il  mandato  dei  rappresentanti  degli
studenti e studentesse ha durata biennale. 
    5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
almeno una volta ogni due mesi e, in  via  straordinaria,  quando  ne
facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi membri. 
    6. Alle adunanze del senato accademico partecipano, senza diritto
di voto, il pro-rettore vicario e il direttore generale e, in caso di
suo impedimento, un funzionario da  lui  designato.  Le  funzioni  di
segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore  generale  con
l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. In  caso
di  sua  assenza  il  rettore  designa  chi  assume  le  funzioni  di
presidente del senato accademico. 
    7. Il senato accademico, nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al
precedente comma 2, lettera d), propone al corpo elettorale, con  una
maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, la mozione  di
sfiducia nei confronti del rettore. Le  votazioni  sono  indette  dal
decano entro dieci giorni dalla deliberazione del senato  accademico,
fissandone lo svolgimento non prima di  trenta  giorni  e  non  oltre
sessanta giorni dalla indizione. Gli  aventi  diritto  al  voto  sono
tutti coloro che godono dell'elettorato  attivo  per  l'elezione  del
rettore e le procedure di voto si svolgono con le modalita' stabilite
dal regolamento generale  di  Ateneo.  La  mozione  di  sfiducia  nei
confronti del rettore si intende approvata  con  il  voto  favorevole
della maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata  ai  sensi
dell'art. 16, comma 4, del presente statuto. Qualora  la  mozione  di
sfiducia venga approvata, il  rettore  cessa  dalla  carica  all'atto
della proclamazione del risultato  da  parte  del  decano,  il  quale
assume le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione.